Ordinanza n. 118/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale Genova sez. Lavoro n. 358/2025 pubbl. il 28/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dal mancato completamento della notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e ha concesso ai ricorrenti quindici giorni per depositare memorie sul punto. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Atto impugnato: inerzia o mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 358/2025, pubblicata il 28 marzo 2025. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso non risulta completata nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e che il Ministero non si è costituito. Tale circostanza è stata ritenuta potenzialmente idonea a configurare l'inammissibilità del ricorso. Prima di assumere una decisione definitiva, il Collegio ha disposto l'assegnazione ai ricorrenti di un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, d.lgs. 104/2010.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, d.lgs. 104/2010
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione ostativa alla decisione, deve consentire alle parti di presentare osservazioni prima di definire il giudizio; nel caso concreto, la norma ha giustificato la concessione di un termine per memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve assicurare il contraddittorio concedendo un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- La mancata o incompleta notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato, in un giudizio nel quale è parte un'amministrazione statale, può essere valutata come causa di inammissibilità, ma la relativa questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →