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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale Genova sez. Lavoro n. 358/2025 pubbl. il 28/03/2025.

Giustizia amministrativa202501168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dal mancato completamento della notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e ha concesso ai ricorrenti quindici giorni per depositare memorie sul punto. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 358/2025, pubblicata il 28 marzo 2025. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso non risulta completata nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e che il Ministero non si è costituito. Tale circostanza è stata ritenuta potenzialmente idonea a configurare l'inammissibilità del ricorso. Prima di assumere una decisione definitiva, il Collegio ha disposto l'assegnazione ai ricorrenti di un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, d.lgs. 104/2010.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.lgs. 104/2010

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione ostativa alla decisione, deve consentire alle parti di presentare osservazioni prima di definire il giudizio; nel caso concreto, la norma ha giustificato la concessione di un termine per memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve assicurare il contraddittorio concedendo un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • La mancata o incompleta notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato, in un giudizio nel quale è parte un'amministrazione statale, può essere valutata come causa di inammissibilità, ma la relativa questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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