Sentenza n. 297/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 565 del 2024, depositata il 22 marzo 2024, notificata il 22 marzo 2024 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 565 del 2024, relativa all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 565 del 2024, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della prima ricorrente all’attivazione della Carta elettronica per complessivi euro 3.000,00, riferiti agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, e il diritto della seconda ricorrente all’attivazione della Carta per euro 500,00, riferiti all’anno scolastico 2021/2022. Dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione avrebbe eseguito la sentenza alla fine di gennaio 2026. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Tuttavia, la dichiarazione dell’avvenuta esecuzione non era accompagnata da documentazione idonea a dimostrare in modo integrale e certo la piena soddisfazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia presuppone l’accertamento di un sopravvenuto assetto sostanziale integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, che deve risultare in modo chiaro e documentato dagli atti. In assenza di documentazione attestante la piena esecuzione della sentenza, il Collegio ha ritenuto comunque sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, prendendo atto che l’Amministrazione aveva eseguito la pronuncia nelle more del giudizio. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché le ricorrenti avevano dovuto proporre ritualmente il giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza; la liquidazione è stata fissata in euro 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza civile al Ministero.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede l’accertamento di una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa azionata; tale soddisfazione deve risultare in modo chiaro e documentato dagli atti del giudizio.
- Quando l’esecuzione del provvedimento favorevole intervenuta nelle more rende non più necessaria la decisione sull’ottemperanza, ma non è documentalmente dimostrata l’integrale soddisfazione della pretesa, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione dell’obbligo amministrativo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, se il ricorso era stato ritualmente necessario per ottenere l’adempimento.
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