Cassazione Penale, Sentenza n. 15260/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Saravini ha impugnato la sentenza che dichiarava inammissibile la sua istanza di revisione della condanna irrevocabile per il duplice omicidio di Salija Ekrem e Uzunov Hristo e per il reato di cui all'art. 611 c.p. contro Roberta Mariani. L'istanza di revisione aveva prodotto nuovi testi e documenti volti a: contrastare il movente attribuito a Saravini (la truffa e l'incasso di 410.000 euro), negare l'acquisto di determinate schede telefoniche, confutare il rinvenimento dei passaporti delle vittime negli uffici indicati e valorizzare intercettazioni e deposizioni (in particolare di Alberto Genovese). In Cassazione ha dedotto (i) violazioni procedurali relative all'udienza di trattazione e alla predisposizione della relazione scritta e (ii) vizio di motivazione per eccessiva anticipazione del merito da parte della Corte d'appello nella fase rescindente, con conseguente negazione del contraddittorio e della celebrazione del giudizio dibattimentale sulle prove nuove.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo riguardante le presunte nullità e le anomalie procedurali sull'udienza del 7 marzo 2019, ritenendo legittima la valutazione preliminare svolta senza disporre il dibattimento. Ha, invece, accolto il secondo motivo: la Corte d'appello di Venezia, nella fase rescindente, ha compiuto una valutazione penetrante e concreta delle nuove prove tipica del giudizio di revisione (fase rescissoria), anticipando il merito e oltrepassando i limiti del controllo astratto sull'ammissibilità. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e il provvedimento è stato rinviato per nuovo esame (conseguente instaurazione, se del caso, del dibattimento nella forma e nei limiti stabiliti), in modo che la valutazione dell'efficacia delle prove nuove avvenga nel contraddittorio e senza anticipazioni di merito.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina la fase di delibazione/ammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte ricorda che in questa fase il giudice deve verificare astrattamente le condizioni di ammissibilità e la non manifesta infondatezza senza compiere un penetrante esame di merito
art. 636 cod. proc. pen.
Regola la forma del giudizio dibattimentale nella fase rescissoria; la Corte sottolinea che, una volta ammessa l'istanza, l'esame delle prove nuove deve svolgersi nel contraddittorio secondo le forme del dibattimento richiamate da questa norma
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
Definisce le 'prove nuove' rilevanti ai fini della revisione; la Corte ricorda i criteri per valutare quali elementi possano essere considerati nuove prove ai fini dell'ammissibilità
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nel senso che la declaratoria di inammissibilità può intervenire anche in fasi successive e che il decreto di citazione non preclude una valutazione di ammissibilità
art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione all'eventuale proscioglimento: la prova nuova, se valutata nel merito, deve essere tale da determinare l'esito di proscioglimento secondo i parametri di queste norme
art. 640 cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente come parte del complesso normativo che distingue provvedimenti di fase (ordinanza/sentenza) nel processo di revisione
art. 111 Cost.
Richiamato come principio costituzionale del giusto processo: il giudizio di revisione nella fase dibattimentale deve rispettare il contraddittorio e le garanzie processuali
Massime di principio
- La procedura di revisione si articola in due fasi distinte: la fase rescindente (delibazione/ammissibilità) e la fase rescissoria (giudizio vero e proprio sulle prove nuove).
- Nella fase rescindente il giudice deve valutare in astratto la natura di 'prova nuova' e la non manifesta infondatezza dell'istanza, evitando approfondimenti concreti e anticipazioni di merito che spettano alla fase rescissoria.
- Se l'istanza è ammessa, l'assunzione e la valutazione delle prove nuove devono svolgersi nel contraddittorio secondo le forme del dibattimento (art. 636 c.p.p.), per garantire il diritto al giusto processo.
- Le nuove prove devono essere comparate, anche sommariamente nella fase di ammissibilità, con il compendio probatorio già acquisito per verificarne la reale capacità di scardinare il giudicato; tuttavia questa comparazione non può trasformarsi in un esame penetrante del merito.
- La declaratoria di inammissibilità può essere emessa anche con sentenza successiva all'instaurazione del giudizio, ma il controllo preliminare deve restare nei confini di una valutazione astratta e non sostituirsi al giudizio di revisione.
- In caso di eccedenza del potere di verifica nella fase rescindente (anticipazione del merito), la sentenza che dichiara inammissibile può essere annullata e la causa rinviata per nuovo esame, con instaurazione del relativo contraddittorio.
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