Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 3565 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto ruolo. Riscossione - Prescrizione- Accoglimento parziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione dell'estratto di ruolo per dedotta mancata o invalida notifica della cartella di pagamento e/o per far valere eventi estintivi del credito intervenuti dopo la notifica

La decisione

accoglimento parziale: è stata ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella oppure allegi fatti estintivi sopravvenuti; tuttavia la scadenza del termine perentorio per impugnare la cartella determina la decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione della cartella stessa, ma non opera la conversione del termine prescrizionale della riscossione da quinquennale a decennale, conversione che si verifica solo se è presente un titolo giudiziario divenuto definitivo, mentre la cartella è atto amministrativo

Norme richiamate

  • Cass. SS.UU. n. 23397/2016

    conferma il principio secondo cui l'estratto di ruolo è impugnabile quando si contestino notifica della cartella o fatti estintivi sopravvenuti; distingue inoltre tra titolo giudiziario definitivo e cartella amministrativa ai fini della prescrizione

  • Cass. SS.UU. n. 12200/2018

    ribadisce la non conversione automatica del termine prescrizionale da quinquennale a decennale in presenza della sola cartella di pagamento, confermando la necessità di un titolo giudiziario definitivo per tale effetto

  • Cass. SS.UU. n. 29294/2019

    ulteriore conferma giurisprudenziale della possibilità di impugnare l'estratto di ruolo per questioni attinenti alla notifica e a eventi estintivi sopravvenuti, e della distinzione tra atto amministrativo e titolo giudiziario in tema di prescrizione

  • C.T.R. Lazio n. 3535/2020

    C.T.R. Lazio n. 3535/2020

    pronuncia di livello regionale in linea con le Sezioni Unite sulla ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e sulla distinzione tra cartella e titolo giudiziario ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile quando il contribuente contesti la notifica della cartella (mancata o invalida) o faccia valere eventi estintivi sopravvenuti: pertanto, se si è ricevuta azione esecutiva, vale verificare e dedurre formalmente tali contestazioni nell'impugnazione dell'estratto
  • La scadenza del termine per impugnare la cartella comporta la decadenza da quella specifica impugnazione, ma non modifica automaticamente i termini di prescrizione della riscossione; non si passa dal termine quinquennale a quello decennale per il solo fatto della mancata impugnazione della cartella
  • La conversione del termine prescrizionale (quinquennale → decennale) richiede l'esistenza di un titolo giudiziario divenuto definitivo: la cartella, in quanto atto amministrativo, non produce automaticamente questo effetto
  • In una situazione pratica, se si è oltre il termine per impugnare la cartella è comunque opportuno proporre impugnazione dell'estratto di ruolo quando si possono dimostrare vizi di notifica o estinzione del debito intervenuti successivamente; conservare e produrre prove di notifica e di eventuali pagamenti/estinzione è fondamentale
  • Prima di considerare la prescrizione del credito, accertare la natura del titolo (amministrativo vs giudiziale) e la presenza di sentenze definitive: solo il titolo giudiziario definitivo può incidere sul diverso regime prescrizionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.