Sentenza n. 1102/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, punto 22, e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e a fronte del solo eventuale ticket, prestazioni sanitarie non prenotabili nei tempi della classe di priorità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura privata accreditata per prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che prevedevano, qualora non fosse stato possibile assicurare la prestazione entro i tempi della classe di priorità e non fossero reperibili disponibilità presso altre strutture, l'erogazione della prestazione in regime di libera professione con oneri a carico della struttura e a fronte del solo eventuale ticket. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'obbligo impediva la programmazione dell'attività e il rispetto del budget annuale. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture accreditate non sono obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo ha invocato la violazione dell'art. 23 Cost., per l'introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa. Con il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo l'imposizione sostanzialmente espropriativa del diritto al compenso. Con il quinto ha contestato il richiamo al Piano nazionale di governo delle liste di attesa e all'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019, assumendo che la disciplina analoga riguardasse soltanto gli erogatori pubblici. Con il sesto ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, sostenendo che il Piano regionale 2019-2021 richiamato dalla delibera aveva esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la difesa della ricorrente ha dichiarato oralmente che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo: a fronte della dichiarazione espressa della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, avuto riguardo all'andamento complessivo del processo e al mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la definizione semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del limite dei volumi e del tetto di spesa programmati per le strutture private accreditate; non esaminata nel merito per l'improcedibilità.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma regionale invocata dalla ricorrente; non esaminata nel merito.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; non esaminato nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato in relazione alla pretesa lesione del diritto al compenso; non esaminato nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata nel contesto processuale, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; non costituisce oggetto di esame decisorio nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La verifica della permanenza dell'interesse può essere effettuata mediante la definizione semplificata prevista dall'art. 72-bis c.p.a.; in caso di rinuncia sostanziale all'interesse alla decisione, non occorre esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
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