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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia - Servizio SCIA e CILA - Ufficio SCIA del Comune di Salerno, Prot. n. 143899 del 19/06/2025, con il quale è stato disposto il “divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi e/o disposizioni per conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti” relativo alla SCIA n. 199/2025 - art. 22, DPR 380/2001, per immobile sito in via Giuseppe Paesano n. 41, presentata dal Sig. Tozzi Giuseppe con Prot. n. 143899 del 19/06/2025, notificato a mezzo pec in data 17.7.2025; - di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione o conformazione degli effetti relativi a una SCIA edilizia per lavori su un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'inibitoria adottata dal Comune di Salerno in relazione alla SCIA presentata ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 380/2001. L'amministrazione aveva rilevato difformità tra lo stato di fatto, le planimetrie catastali del 1940 e del 1984 e la documentazione progettuale, consistenti in diversa distribuzione degli spazi, frazionamento e fusione, modifiche prospettiche e strutturali, variazione delle altezze interne, aumento della superficie e del volume del sottotetto e trasformazione di una terrazza in parte del sottotetto, con ulteriori discordanze relative a un lucernaio e alle sezioni progettuali. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 19 l. 241/1990 e 23 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, difetto assoluto del presupposto, erroneità, sviamento, contraddittorietà, nonché violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha sostenuto, in particolare, che le modifiche fossero risalenti a epoca anteriore al 1940 o, al più tardi, al 1966, richiamando planimetrie, una fotografia del 1929 e documentazione edilizia storica; ha inoltre contestato la metodologia di calcolo delle altezze e l'attendibilità della verificazione disposta in corso di giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che gravasse sul privato l'onere di dimostrare, con ragionevole certezza, lo stato legittimo dell'immobile e l'epoca di realizzazione delle opere, anche quando tale prova sia diretta a escludere la necessità del titolo edilizio per interventi anteriori all'introduzione del regime autorizzatorio. La verificazione disposta in sede cautelare ha confermato, senza essere efficacemente superata da specifiche contestazioni di illogicità, travisamento o inattendibilità metodologica, le principali criticità rilevate dal Comune: le altezze attuali non corrispondevano a quelle delle planimetrie storiche, l'altezza media del sottotetto risultava superiore ai valori documentati nel 1940 e nel 1984, la fotografia del 1929 non era idonea a dimostrare lo stato legittimo dell'area controversa e sussistevano elementi indiziari di modifiche della sagoma e dell'incorporazione di una terrazza nel sottotetto. Il giudice ha precisato che la verificazione non esonera la parte dall'onere probatorio, ma può fornire al giudice cognizioni tecniche per valutare gli elementi acquisiti; le sue conclusioni possono essere disattese solo in presenza di manifesta erroneità, travisamento o macroscopica illogicità. L'assenza di una prova sufficiente della risalenza delle opere ha reso infondate anche le ulteriori censure contro la motivazione dell'inibitoria. Le spese legali sono state compensate per la complessità tecnica della controversia; sono rimaste a carico del ricorrente le spese della verificazione, liquidate in euro 1.500, oltre spese vive e accessori di legge, detratto l'eventuale anticipo.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La disciplina della SCIA consente l'esercizio dei poteri inibitori e conformativi quando l'attività segnalata non risulti conforme alla normativa vigente; nel caso concreto il provvedimento comunale è stato ritenuto giustificato dalle difformità edilizie non superate dal segnalante.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale disposizione applicabile alla SCIA edilizia, nel quadro della verifica comunale della conformità delle opere e dei relativi effetti.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Indicato quale base della SCIA edilizia presentata per l'immobile oggetto di intervento.

  • art. 2697 c.c.

    Il principio dell'onere della prova impone al privato che invoca la risalenza e la legittimità delle opere di fornire elementi idonei a dimostrarne con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione.

  • L.R. Campania 15/2000

    l’altezza media interna è calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda

    Il criterio di calcolo dell'altezza media interna del sottotetto deve essere basato sul rapporto tra volume interno lordo e superficie interna lorda.

Massime di principio

  • In materia edilizia, il privato che intenda dimostrare che un manufatto o un intervento è anteriore all'introduzione dell'obbligo di titolo abilitativo, e quindi non necessitava originariamente di autorizzazione, ha l'onere di provare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione e lo stato legittimo dell'immobile. Tale onere deriva dal principio di vicinanza della prova, poiché il privato è normalmente nella disponibilità della documentazione e degli elementi relativi alla storia costruttiva del bene.
  • La verificazione disposta nel processo amministrativo non sostituisce l'onere probatorio della parte, ma fornisce al giudice cognizioni tecniche per valutare fatti ed elementi già dedotti e acquisiti. Le sue conclusioni possono essere disattese soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta erroneità, macroscopica illogicità o palese inattendibilità della metodologia e dei criteri utilizzati.
  • Quando le risultanze tecniche evidenziano difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e la documentazione storica o progettuale, e il privato non fornisce una prova sufficiente della risalenza e legittimità delle opere, le contestazioni rivolte all'inibitoria della SCIA non possono essere accolte sulla base di mere ipotesi o elementi documentali non riferibili con certezza all'area e alle opere controverse.
  • La fotografia storica e gli altri elementi indiziari possono concorrere alla ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile, ma non sono sufficienti quando non consentano un confronto attendibile con la specifica parte dell'edificio controversa o quando risultino compatibili con successive modifiche della sagoma, delle altezze o della distribuzione.
  • L'altezza media interna di un sottotetto deve essere determinata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, secondo il criterio tecnico richiamato dalla disciplina regionale sul recupero dei sottotetti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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