Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5007/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento di rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza diretta a ottenere la convocazione necessaria alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato per il 13 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica abbia attivato il procedimento di rilascio del visto e abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è adoperata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all'elevato numero di istanze ricevute. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    La disposizione è utilizzata quale base processuale per l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 13 novembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione da parte dell'amministrazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto può integrare la piena soddisfazione della pretesa, quando l'oggetto della domanda giudiziale sia l'attivazione del procedimento e non il rilascio finale del visto.
  • La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In presenza di una cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione della durata del ritardo e del comportamento dell'amministrazione; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.