Sentenza del 07/01/2020 n. 46 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - presupposto - possesso di immobili - abitazione principale e sue pertinenze - sono escluse. Abituale coabitazione - contribuente e la sua famiglia - causa di esclusione dell'imposta - onere della prova - incombe sul soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
discussione sull'applicabilità dell'esenzione ICI per l'anno 2009 relativa all'abitazione principale e sue pertinenze: il contribuente chiedeva il riconoscimento dell'esclusione dall'imposta sostenendo di abitare stabilmente nell'immobile con la sua famiglia
La decisione
la Corte ha precisato che il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile ed ha confermato l'esclusione per l'abitazione principale e le sue pertinenze solo se è provata l'abituale coabitazione del soggetto passivo con la sua famiglia. L'onere della prova grava sul contribuente; ove sia accertata la separazione giudiziale o il divorzio l'agevolazione non è ammessa. Di conseguenza, in mancanza di prova dell'abituale coabitazione l'agevolazione viene negata
Norme richiamate
ICI (Imposta comunale sugli immobili) - disciplina sull'abitazione principale e pertinenze per l'anno 2009
la norma esclude dall'imposta l'abitazione principale e le pertinenze solo se il proprietario e la sua famiglia dimorano abitualmente nell'immobile; tale esclusione richiede prova a carico del contribuente e non opera se è accertata la separazione giudiziale o il divorzio
Massime di principio
- L'esenzione per abitazione principale e pertinenze vale solo se è dimostrata l'abituale coabitazione del proprietario/titolare del diritto reale con la sua famiglia.
- L'onere di provare la sussistenza della causa di esclusione (ossia la dimora abituale) incombe sul contribuente; in assenza di idonea prova l'agevolazione va negata.
- La sussistenza di un provvedimento di separazione giudiziale o di divorzio esclude l'applicabilità dell'agevolazione anche se il nominativo del proprietario è quello del coniuge.
- Per documentare l'abituale coabitazione sono rilevanti elementi quali la residenza anagrafica, fatture/utenze, dichiarazioni sostitutive, contratti e ogni altro elemento che dimostri la dimora abituale.
- In contenziosi simili, gli enti locali possono legittimamente richiedere prove documentali della dimora; il contribuente dovrebbe predisporre una documentazione chiara e coerente per ottenere l'agevolazione.
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