Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 46 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - presupposto - possesso di immobili - abitazione principale e sue pertinenze - sono escluse. Abituale coabitazione - contribuente e la sua famiglia - causa di esclusione dell'imposta - onere della prova - incombe sul soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

discussione sull'applicabilità dell'esenzione ICI per l'anno 2009 relativa all'abitazione principale e sue pertinenze: il contribuente chiedeva il riconoscimento dell'esclusione dall'imposta sostenendo di abitare stabilmente nell'immobile con la sua famiglia

La decisione

la Corte ha precisato che il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile ed ha confermato l'esclusione per l'abitazione principale e le sue pertinenze solo se è provata l'abituale coabitazione del soggetto passivo con la sua famiglia. L'onere della prova grava sul contribuente; ove sia accertata la separazione giudiziale o il divorzio l'agevolazione non è ammessa. Di conseguenza, in mancanza di prova dell'abituale coabitazione l'agevolazione viene negata

Norme richiamate

  • ICI (Imposta comunale sugli immobili) - disciplina sull'abitazione principale e pertinenze per l'anno 2009

    la norma esclude dall'imposta l'abitazione principale e le pertinenze solo se il proprietario e la sua famiglia dimorano abitualmente nell'immobile; tale esclusione richiede prova a carico del contribuente e non opera se è accertata la separazione giudiziale o il divorzio

Massime di principio

  • L'esenzione per abitazione principale e pertinenze vale solo se è dimostrata l'abituale coabitazione del proprietario/titolare del diritto reale con la sua famiglia.
  • L'onere di provare la sussistenza della causa di esclusione (ossia la dimora abituale) incombe sul contribuente; in assenza di idonea prova l'agevolazione va negata.
  • La sussistenza di un provvedimento di separazione giudiziale o di divorzio esclude l'applicabilità dell'agevolazione anche se il nominativo del proprietario è quello del coniuge.
  • Per documentare l'abituale coabitazione sono rilevanti elementi quali la residenza anagrafica, fatture/utenze, dichiarazioni sostitutive, contratti e ogni altro elemento che dimostri la dimora abituale.
  • In contenziosi simili, gli enti locali possono legittimamente richiedere prove documentali della dimora; il contribuente dovrebbe predisporre una documentazione chiara e coerente per ottenere l'agevolazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.