Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37870/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava la condanna per truffa aggravata. I motivi di ricorso erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta nullita derivante dalla "revoca" della sospensione con messa alla prova, ritenendo che la revoca fosse avvenuta al di fuori dei casi tassativi previsti; 2) censura sulla sussistenza del delitto di truffa e sul momento consumativo (sostenendo che il reato si sarebbe perfezionato entro il 25/01/2012 e quindi sarebbe prescritto), nonche la mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza del notaio Pascucci).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha precisato che non vi era stata alcuna ordinanza di messa alla prova revocabile ex art. 464-quater c.p.p., ma solo atti prodromici e, infine, un diniego dell'istanza di messa alla prova deciso dopo gli accertamenti istruttori: non poteva quindi parlarsi di revoca formale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili e infondati i rilievi sulla attendibilita della vittima e sulla necessita di nuovo esame istruttorio, non essendo riconducibili a vizi di diritto o a manifeste contraddizioni della motivazione; ha inoltre confermato il momento consumativo individuato dalla Corte d'appello (ultima tranche corrisposta il 20/07/2012) e che alla data della sentenza di secondo grado la prescrizione non si era ancora verificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168-quater cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma riferibile alla revoca della messa alla prova; la Corte osserva che la fattispecie dedotta non contempla una ordinanza revocabile poiché non era stata emessa alcuna ordinanza formale ex art. 464-quater c.p.p.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ordinanza motivata di sospensione con messa alla prova; la Corte segnala che non è stata adottata alcuna ordinanza di questo tipo nel caso e quindi non poteva esservi revoca ex art. 464-quater

  • art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferito alla fase istruttoria preliminare per la messa alla prova: la Corte ha considerato che il diniego dell'istanza è intervenuto all'esito degli incombenti istruttori previsti da tale disposizione

  • art. 477, comma 2, cod. proc. pen.

    La sospensione disposta in udienza è stata interpretata come sospensione dei termini ex art. 477, comma 2, e non come sospensione derivante da una messa alla prova già formalmente disposta

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama le condizioni eccezionali per il rinnovamento dell'istruttoria in appello: la Corte conferma che la richiesta di nuovi mezzi istruttori può essere rigettata quando le risultanze già acquisite sono conclusive

  • artt. 99, comma 2; 157; 161 cod. pen.

    Norme sul calcolo della pena e dei termini di prescrizione: la Corte ha valutato correttamente, alla luce della recidiva qualificata, che il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza di appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla impossibilita di far valere cause sopravvenute di non punibilita quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Statuisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale sulla trattazione scritta del procedimento, richiamata come norma applicabile in corso di causa

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10/10/2022, n. 150

    Richiamata insieme alle modifiche normative di riferimento per l'applicazione della trattazione scritta; citata per completezza normativa nel processo

Massime di principio

  • Se non è stata emessa un'ordinanza formale di messa alla prova (art. 464-quater c.p.p.), non si può parlare di "revoca" della messa alla prova: ciò che può verificarsi è il rigetto o il diniego dell'istanza dopo gli accertamenti istruttori.
  • La messa alla prova richiede il deposito del programma di trattamento dell'UEPE per la formale attivazione; fino a quel momento gli atti sono prodromici e non costituiscono una misura revocabile ex art. 464-quater.
  • In Cassazione non è ammessa la revisione della valutazione di fatto e della credibilita delle parti se la motivazione dei giudici di merito non presenta manifeste contraddizioni; i rilievi che colpiscono valutazioni probatorie sono in genere inammissibili o manifestamente infondati.
  • Per il reato di truffa, il termine di prescrizione decorre dall'evento dannoso e dall'atto di disposizione patrimoniale che perfeziona il reato: occorre individuare con precisione la data dell'ultimo atto materiale che ha determinato il danno per calcolare la prescrizione.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: il giudice di appello può rigettarla implicitamente se la motivazione mostra che le risultanze già acquisite sono sufficienti a decidere.
  • Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza comporta non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e la possibilita di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; inoltre non consente di far rilevare cause di non punibilita sopravvenute.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.