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Sentenza

Sentenza n. 599/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 17 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con riferimento agli anni scolastici nei quali il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero all’accredito complessivo di € 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un’astreinte. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere predisposto una procedura per l’attivazione della Carta e affermando che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di averla avviata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati la notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato, documentato dal certificato previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di € 2.000,00, esclusi ulteriori accessori poiché la somma non costituisce voce retributiva. Ha respinto l’eccezione ministeriale: la procedura interna predisposta dall’Amministrazione non è prevista dalla legge, ha mera rilevanza organizzativa interna e non costituisce né esecuzione della sentenza né condizione di procedibilità dell’ottemperanza; inoltre, la previa notificazione del titolo aveva sostanzialmente soddisfatto le richieste dell’Amministrazione. Il TAR ha nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento e compiere tutte le fasi contabili fino al pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha rilevato che la nomina del commissario già assicura uno strumento esecutivo e ha ritenuto sussistenti altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando la crisi della finanza pubblica, la mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta elettronica e la complessità del procedimento, articolato tra più uffici e soggetti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il giudicato contiene un obbligo di facere amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per l’esecuzione, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e valutare la condanna a una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte nei confronti dell’amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, valutabili in concreto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prima dell’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a valere ai fini esecutivi secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato è idoneo a dimostrare in giudizio la definitività della sentenza da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto dell’obbligo conformativo imposto al Ministero in esecuzione del giudicato.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato con riguardo all’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato impone all’amministrazione un obbligo di conformazione o di adempimento riferito al caso deciso.
  • Una procedura organizzativa interna predisposta dall’amministrazione per gestire le richieste di esecuzione, se non prevista da una disposizione normativa, non costituisce né esecuzione del giudicato né condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e accertata l’inerzia dell’amministrazione soccombente, il giudice dell’ottemperanza può imporre un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata, pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, quando siano ravvisabili concrete ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa dell’adempimento, la pluralità dei soggetti coinvolti e la mole eccezionale del contenzioso seriale, soprattutto quando sia già stato nominato un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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