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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06009/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi. Primo: censura della responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione di stupefacenti nell'autovettura, sostenendo che la Corte territoriale non ha valutato adeguatamente la tesi dell'uso personale e ha fondato la condanna su una relazione tecnica che conterrebbe errori nel calcolo del numero di dosi (erronea estrapolazione delle dosi a partire del principio attivo: contestata la quantificazione per sostanze di tabella II e IV) e che il mero possesso del bilancino non sarebbe sufficiente a comprovare finalità di spaccio. Secondo: vizio di motivazione in relazione alla richiesta subordinata, formulata in appello, di applicazione di una sanzione sostitutiva (pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità) ai sensi della normativa pertinente; si censurava il mancato esame motivato da parte della Corte d'appello sulla richiesta di pene sostitutive.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda il primo motivo, ritenendo che le censure attengono alla valutazione di merito (prove e rapporto tecnico) riservata al giudice di merito e correttamente motivata dalla Corte territoriale. Invece ha accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha dato adeguata motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di pene sostitutive formulata in appello; trattandosi di questione devoluta al giudice di secondo grado, la mancata argomentazione sulle ragioni del rigetto costituisce vizio di motivazione. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicabilità delle pene sostitutive e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. In primo e secondo grado il ricorrente era stato condannato a 1 anno e 1 mese di reclusione e a euro 5.950,00 di multa per detenzione di stupefacenti (sequestrati 72,85 g di hashish e 2,18 g di cocaina; riscontrati bilancino, confezionamento, e circostanze indizianti la finalità di spaccio).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma applicata per la contestazione della detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie alla luce delle modalità di detenzione, della pluralità e diversità delle sostanze, della loro suddivisione in dosi e degli elementi oggettivi raccolti (bilancino, confezionamento, cessione parziale agli operanti).

  • art. 53 l. 689/1981

    Normativa richiamata in relazione alle pene sostitutive (come richiamata nel ricorso); la questione centrale è se e come la pena detentiva breve possa essere sostituita con pena pecuniaria o altre misure, posto il regime di incompatibilità in alcuni casi; la Corte ha ritenuto che la richiesta di pene sostitutive formulata in appello dovesse essere specificamente e motivatamente esaminata dal giudice di secondo grado.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio devolutivo dell'appello: la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non rientra tra i benefici che il giudice d'appello può disporre d'ufficio se non è stata specificamente e motivatamente richiesta in appello; la Corte sottolinea l'eccezionalità di disposizioni derogatorie al principio devolutivo e ribadisce l'obbligo motivazionale del giudice di secondo grado.

Massime di principio

  • In sede di cassazione i rilievi relativi alla valutazione della prova e ai calcoli tecnici (es. dosi estrapolate da principi attivi) sono, di norma, inammissibili se si limitano a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito adeguatamente motivati; la censura può essere utile solo se si dimostra illogicità manifesta, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • La presenza di elementi come bilancino, confezionamento in dosi, pluralità e diversità di sostanze, cessione anche parziale agli operanti e modalità di occultamento possono giustificare la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio; nessun singolo elemento è determinante di per sé, ma il giudice valuta il complesso degli indizi.
  • La conversione o applicazione di pene sostitutive in appello richiede che la parte le richieda espressamente e in modo motivato nell'atto di gravame; il giudice d'appello deve pronunciarsi esplicitamente e motivare il rigetto o l'accoglimento: la mancata motivazione su tale punto integra vizio censurabile in cassazione.
  • Il giudice di legittimità annulla e rinvia quando rileva vizi di motivazione che impediscono la corretta valutazione di una specifica questione devoluta al giudice di merito; la pronuncia può essere limitata solo alla parte viziata lasciando inalterato il resto della decisione.

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