Cassazione Penale, Sentenza n. 37180/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per chiedere la revoca della sentenza di legittimità che aveva rigettato la sua istanza di revisione. Ha denunciato "errori di fatto per omissione" nella sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di cassazione non avrebbe esaminato o avrebbe frainteso motivi contenuti nel ricorso a firma dell'avv. Massimo Mercurelli (motivi II, III, V e VI). Le censure si concentravano su: mancata valutazione dell'inesistenza della presunta manovra evasiva del conducente Lamperti (elemento che, se confermato, incrinerebbe la credibilità della chiamata in reità di Lucio Addeo); errata o omessa considerazione della perizia Paludi, della testimonianza della dott.ssa Schettini e del filmato RAI; omissioni rispetto alla collocazione temporale dell'incontro fra Vinciguerra e Nunziata e alla natura dei riscontri a favore delle dichiarazioni di Addeo; e, più in generale, la tesi che le omissioni costituirebbero un "errore percettivo" sussumibile nel rimedio straordinario ex art. 625-bis.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato tempestivo il ricorso ma lo ha rigettato. Ha ritenuto che le dedotte "omissioni" e le critiche mosse non costituiscono errori di fatto/perceptivi rientranti nell'art. 625-bis, bensì valutazioni giuridico-probatorie e di merito non impugnabili con il rimedio straordinario. La Corte ha precisato che l'errore di fatto ammesso dall'art. 625-bis è un errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che ha inciso sulla formazione della volontà decisoria e non può essere utilizzato per rimettere in discussione scelte valutative. Ha inoltre osservato che, quando un motivo non è espressamente trattato ma le relative censure sono implicitamente assorbite da altri argomenti esaminati, l'omissione non costituisce errore percettivo decisivo. Quanto al merito dei profili oggetto di critica (perizia, filmato, testimonianze, cronologie), la Corte ha ritenuto che la Corte di appello aveva vagliato le prove nuove e corretto il giudizio di attendibilità di Addeo con argomentazioni non viziabili nella sede straordinaria. Ricorso respinto; sentenza di legittimità confermata.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è estremamente limitato: ammette la revoca per "errore materiale o di fatto" inteso come errore percettivo (svista/equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sulla decisione. Non è strumento per contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in rapporto alla regola del ragionevole dubbio; la Corte però ha considerato la questione come materia di valutazione e non come errore percettivo.
art. 631 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 533 in tema di onere della prova e ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che le doglianze attengono a valutazione del merito, non a errore di percezione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in sede di cronologia processuale (precedente assoluzione ai sensi dell'articolo), ma non modificativo della valutazione sulla ricusazione del ricorso straordinario.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai criteri di valutazione delle prove dichiarative (dichiarazioni di terzi); la Corte ha ritenuto che la disamina delle relative questioni fosse di merito già trattata in precedenza.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'onere di non riproporre questioni già decise: la doglianza deve essere decisiva e nuova per sottrarsi al divieto di riaprire temi già esaminati.
legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
Invocata per il computo dei termini (sospensione feriale) ai fini della tempestività del ricorso; la Corte ha accolto il computo così effettuato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento di stretta interpretazione: ammette solo errori materiali o di fatto strettamente intesi (svista/errore percettivo) e non consente la rimessa in discussione di scelte valutative o interpretative del giudice.
- La mancata menzione puntuale di un motivo nella motivazione della sentenza di legittimità non costituisce automaticamente "errore di fatto" se il contenuto della censura è stato implicitamente valutato e disatteso o se l'omissione non sarebbe stata decisiva per una decisione diversa.
- Per far valere con successo omissioni nella motivazione occorre dimostrare che l'omesso esame fosse decisivo e derivante da un sicuro errore di percezione (non da un diverso apprezzamento probatorio). L'onere probatorio grava sul ricorrente.
- Le istanze di revisione ripetute sono ammesse solo se basate su elementi effettivamente nuovi e capaci di incidere in modo decisivo sul giudicato; la mera rielaborazione o diversa valutazione di prove già conosciute non è sufficiente.
- Quando si contesta in sede straordinaria la motivazione di una corte, è essenziale distinguere e documentare con precisione se si tratta di un errore di lettura degli atti (percepibile e dimostrabile) oppure solo di dissenso sulle valutazioni: solo il primo rientra nel campo di applicazione dell'art. 625-bis.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →