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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 744/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato due intimazioni di pagamento relative a crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agricoltore)

Prevale il privato

La controversia

Le Agenzie hanno appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e insufficiente motivazione. Secondo le appellanti, il TAR avrebbe pronunciato ultrapetita ed extrapetita, perché il ricorrente avrebbe contestato soltanto la mancata allegazione delle cartelle di pagamento alle intimazioni e non l’omessa notificazione delle cartelle presupposte. L’amministrazione ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, l’allegazione della cartella all’intimazione non sarebbe necessaria. Le appellanti hanno contestato anche il capo della sentenza relativo al decorso di cinque anni dalla notificazione delle cartelle, sostenendo che si trattasse di questione non dedotta. L’appellato ha chiesto la conferma della sentenza. In appello è stata altresì esaminata la mancata riproposizione, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., dei motivi di primo grado non esaminati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto che, valutando congiuntamente il primo e il terzo motivo del ricorso originario, l’agricoltore non avesse contestato soltanto la mancata allegazione materiale delle cartelle, ma avesse negato o posto in dubbio di aver mai ricevuto gli atti presupposti e la comunicazione degli atti di imputazione dei prelievi. La contestazione della validità dell’intimazione e del potere di procedere esecutivamente implicava quindi la verifica della previa notificazione del titolo esecutivo. In tale situazione incombeva alle amministrazioni provare la notificazione delle cartelle, nonché, se rilevanti, gli atti interruttivi e gli atti presupposti; tale prova non è stata fornita neppure dopo l’incombente istruttorio disposto dal TAR. Non sussisteva pertanto violazione dell’art. 112 c.p.c. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il TAR aveva deciso anche su un autonomo profilo, espressamente dedotto nel ricorso introduttivo, relativo al decorso di cinque anni dalla notificazione, o asserita notificazione, delle cartelle senza riscossione coattiva o atti interruttivi. Le Agenzie non hanno censurato nel merito tale capo della sentenza e il giudice d’appello non poteva riesaminarlo d’ufficio. I restanti motivi di primo grado non esaminati non erano stati ritualmente e tempestivamente riproposti con indicazione chiara e specifica ai sensi dell’art. 101 c.p.a.; pertanto non sono stati esaminati. È rimasto salvo il potere dell’amministrazione di agire nuovamente per il recupero dei crediti relativi alle annualità interessate. Le spese sono state poste a carico delle Agenzie appellanti e liquidate in complessivi euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e dei motivi devoluti; nel caso concreto, la verifica della notificazione delle cartelle era compresa nelle contestazioni sull’efficacia dell’intimazione e sulla mancata conoscenza degli atti presupposti. Inoltre, in appello non può essere riesaminato d’ufficio un capo della sentenza non specificamente censurato.

  • art. 104 c.p.a.

    È stato invocato dalle appellanti in relazione alla produzione in appello della prova della notificazione della cartella; la sentenza non ha fondato la decisione sull’ammissibilità o necessità di tale documento.

  • art. 101 c.p.a.

    I motivi di primo grado assorbiti o non esaminati devono essere riproposti in appello in modo espresso, chiaro e specifico; in mancanza, non sono devoluti al giudice d’appello.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alle memorie depositate dalle parti in vista della nuova udienza di merito.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    Le appellanti hanno sostenuto che la norma non richiederebbe l’allegazione della cartella all’intimazione di pagamento; il Consiglio di Stato non ha accolto l’appello, decidendo sulla distinta questione della prova della notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Quando viene impugnata un’intimazione di pagamento e il destinatario contesta di avere ricevuto gli atti presupposti o mette in dubbio la notificazione della cartella sulla quale l’intimazione si fonda, l’amministrazione procedente ha l’onere di provare in giudizio l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo e, ove rilevanti, degli eventuali atti interruttivi e degli atti presupposti.
  • La prova della previa notificazione della cartella può essere omessa soltanto quando il ricorrente dichiari specificamente di aver ricevuto l’atto presupposto oppure quando tale ricezione risulti chiaramente da provvedimenti giudiziari.
  • La verifica giudiziale della notificazione della cartella presupposta non costituisce ultrapetizione quando la domanda impugnatoria investe l’efficacia dell’intimazione e il potere dell’amministrazione di procedere esecutivamente, anche se il ricorrente abbia formulato la contestazione con riferimento alla mancata allegazione della cartella e alla sua mancata conoscenza.
  • In appello, i motivi di primo grado non esaminati devono essere riproposti espressamente e con indicazione chiara e specifica; la mera richiesta di conferma della sentenza o lo svolgimento di difese generiche non devolve tali motivi al giudice d’appello.
  • Il giudice d’appello non può riesaminare d’ufficio un capo autonomo della sentenza di primo grado che non sia stato specificamente censurato con i motivi d’appello.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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