Cassazione Civile, Ordinanza n. 38550/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un atto di irrogazione di sanzioni per violazioni relative ai diritti doganali. In primo grado il ricorso era stato accolto per carenza di motivazione del prodromico avviso di accertamento. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha rigettato ritenendo che l'appello non avesse investito il thema decidendum delle sanzioni, bensì si fosse concentrato solo sulla motivazione dell'avviso di accertamento e, per le sanzioni, avesse fatto riferimento soltanto alla memoria difensiva. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 53, 54 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando l'erronea affermazione secondo cui l'appello non avrebbe contestato l'atto di irrogazione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che nel processo tributario le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e univoco, anche per relationem, e che nella specie l'appello aveva investito l'atto presupposto proprio per il riflesso sull'atto conseguenziale sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio secondo cui l'appello tributario va interpretato in modo sostanziale quando investe l'atto presupposto e, per riflesso, l'atto conseguenziale.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma processuale invocata nel motivo di ricorso
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma processuale invocata nel motivo di ricorso
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado, in modo chiaro e univoco, anche per relationem, pena la rinuncia implicita
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto per violazione di norme processuali
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ribadisce che non è sufficiente un generico richiamo al contenuto degli atti della fase precedente
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni o eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello con formulazione specifica, chiara e univoca; un generico rinvio agli atti del primo grado non è sufficiente.
- La verifica dell'ammissibilità e dell'oggetto dell'appello deve essere compiuta in modo sostanziale, considerando se il gravame investa l'atto presupposto anche quando l'effetto contestato riguarda l'atto conseguenziale.
- Quando la decisione di primo grado è fondata su un vizio dell'atto presupposto, la censura sull'atto presupposto può estendersi, per incidenza riflessa, all'atto consequenziale che ne costituisce l'antecedente funzionale.
- Nel processo tributario, la mancata riproposizione specifica di un capo o di una questione comporta rinuncia definitiva solo se la parte non abbia comunque devoluto in modo chiaro la relativa doglianza al giudice di appello.
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