Ordinanza n. 1637/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione da parte del Comune di Palermo della sentenza civile n. 1117/2020 del Tribunale ordinario di Palermo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 1117/2020, provvisoriamente esecutiva e successivamente passata in giudicato. Nel corso della procedura, il Commissario ad acta nominato dal TAR ha chiesto chiarimenti sulla perdurante sussistenza dell'ufficio sostitutivo, in relazione al venir meno degli effetti sospensivi connessi alla presentazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Palermo. Il Tribunale ha rilevato che tale questione non era stata ritualmente devoluta a suo tempo e ha ritenuto necessario sospendere la procedura, assegnando un nuovo termine per la conclusione dell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ratificato l'operato del Commissario ad acta e ha disposto una proroga di 60 giorni dell'incarico, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, secondo quanto precisato in motivazione. La proroga è finalizzata a consentire la conclusione dell'esecuzione della sentenza civile, tenendo conto dell'interesse del privato a una celere definizione della controversia pluriennale. È stata fissata la camera di consiglio definitoria per il 22 settembre 2026. L'ordinanza non definisce ancora il giudizio di ottemperanza nel merito.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la gestione del giudizio di ottemperanza e per i poteri del giudice in relazione all'attività del Commissario ad acta.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza civile, non essendo stata proposta impugnazione nel termine previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ratificare l'operato del Commissario ad acta e prorogarne l'incarico per il tempo necessario a completare l'esecuzione del giudicato.
- Quando emergano questioni incidenti sulla perdurante operatività dell'ufficio sostitutivo del Commissario ad acta che non siano state ritualmente devolute al giudice, la procedura di ottemperanza può essere sospesa e il termine per l'esecuzione può essere nuovamente assegnato o prorogato con apposito provvedimento.
- Nella gestione dell'ottemperanza, il giudice deve considerare anche l'interesse del privato a una celere definizione della controversia e può fissare una successiva camera di consiglio per la verifica conclusiva dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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