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Sentenza

Sentenza n. 3664/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 25 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 25 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il periodo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di provvedere; la nomina non è stata disposta perché la pretesa è stata soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, anche se il procedimento amministrativo non si è ancora concluso con il provvedimento finale.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia realizzato integralmente il bene della vita oggetto della domanda giudiziale; quando la domanda riguarda l’attivazione del procedimento, è sufficiente l’effettiva attivazione del procedimento stesso.
  • Nel giudizio contro il silenzio, la fissazione delle spese può tenere conto sia della durata del ritardo tra l’istanza e la notificazione del ricorso sia del comportamento collaborativo dell’amministrazione e del carico eccezionale di istanze gravante sull’ufficio; ciò può giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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