Cassazione Penale, Sentenza n. 51574/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di revoca/attenuazione della custodia cautelare in carcere. Ha articolato due motivi: 1) Violazione delle norme sui termini delle indagini (artt. 405, 406, 407, 335 e 191 c.p.p.), sostenendo che il termine semestrale per il reato di associazione (art. 416 c.p.) era decorso (iscrizione 28/04/2021) e che le successive attività d'indagine, autorizzate tardivamente dal PM (deposito dell'8/11/2021) o prive di autorizzazione, sono quindi inutilizzabili (con riferimento ad atti successivi al 25/10/2021, tra cui annotazione GdF 12/04/2023 e CNR 06/06/2022); inoltre contesta l'orientamento del Tribunale che avrebbe ritenuto permanente il reato associativo. 2) Violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione: il Tribunale, nel confermare la misura per pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio, avrebbe fornito motivazioni generiche e non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi posti dalla difesa (nomina di amministratori giudiziari, fallimenti di società, sequestri di conti correnti, iscrizione nelle banche dati, confessione e decreto di giudizio immediato) che, secondo il ricorrente, scalfirebbero la prognosi di pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e aspecifica: il ricorrente non ha indicato con precisione quali atti sarebbero inutilizzabili, il contenuto di tali atti né l'effetto decisivo che la loro espunzione avrebbe sulla "prova di resistenza"; perciò la doglianza è inammissibile per difetto di specificità. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il Tribunale, nell'appello cautelare, era obbligato a un controllo circoscritto volto a valutare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a nuovi fatti o elementi idonei a modificare il quadro probatorio; non doveva riesaminare integralmente la sussistenza della misura. Il Tribunale ha motivato adeguatamente la persistenza del pericolo di reiterazione richiamando la capacità "autoriproduttiva" e di rinnovamento del sistema criminoso del ricorrente, la gravità e le modalità delle condotte, la personalità negativa e la continuità di condotte fraudolente, nonché il rischio concreto di inquinamento probatorio desumibile da intercettazioni che documentavano tentativi di cancellazione o manipolazione di prove. Ha inoltre ben valutato gli elementi per cui la difesa riteneva scalfita la prognosi (sequestri, amministratori giudiziari ecc.), ritenendoli insufficienti a eliminare il rischio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 406 cod.proc.pen.
Riferito al termine semestrale per lo svolgimento delle indagini; la Corte richiede che chi deduce l'inutilizzabilità di atti per superamento del termine indichi nello specifico quali atti e con quale incidenza sulla prova complessiva, altrimenti la censura è generica e inammissibile
art. 416 cod.pen.
Reato di associazione: pur richiamata nella vicenda, la Corte osserva che la qualificazione come reato 'permanente' non esime il ricorrente dall'onere di specificare gli atti resi inutilizzabili; inoltre la giurisprudenza indica possibilità di applicare il termine semestrale salvo specifiche ipotesi aggravanti
art. 274 cod.proc.pen.
Norma che disciplina le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (lett. c) e di inquinamento probatorio: la Corte conferma che la pericolosità si valuta congiuntamente sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'indagato, e che l'attualità del pericolo è una prognosi fondata su elementi concreti
art. 380 cod.proc.pen. (comma secondo, lett. a), b), c), d), f), g) e i))
Richiamato come eccezione in cui possono sussistere cause di maggiore durata delle indagini rispetto al termine semestrale; la Corte osserva che tali casi non ricorrevano nella fattispecie
legge 16 aprile 2015 n. 47
Modifica normativa citata in relazione all'art. 274 c.p.p.; la Corte la richiama per confermare i parametri di valutazione del pericolo di reiterazione
art. 616 cod.proc.pen.
Norma invocata per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le impugnazioni che deducono l'inutilizzabilità di atti per superamento dei termini delle indagini devono specificare esattamente quali atti sono coinvolti, il contenuto di tali atti e dimostrare l'incidenza decisiva della loro espunzione sulla "prova di resistenza"; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione di misura cautelare, il tribunale è limitato al controllo della correttezza giuridica e della motivazione rispetto a nuovi fatti o elementi idonei a modificare il quadro probatorio; non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza della misura.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) va valutato con riferimento alle modalità concrete del reato e alla personalità dell'indagato: la continuità, la capacità del sistema criminoso di "autoriprodursi" e comportamenti recenti analoghi giustificano la persistenza della misura anche se sono intervenuti sequestri o amministrazioni giudiziarie sulle società coinvolte.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato sia sulle prove ancora da acquisire sia su quelle già acquisite; intercettazioni o elementi che dimostrino condotte dirette a cancellare o manipolare prove sono presupposto valido per la conferma della custodia cautelare anche in fasi avanzate delle indagini.
- La mancata specificazione e quantificazione degli effetti della censura processuale (es. inutilizzabilità di atti) espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e può comportare la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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