Risposta n. 163 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soluzione proposta è che l’errore nei dati catastali non impedisce il riconoscimento della detrazione, poiché l’immobile è comunque identificabile tramite la corretta indicazione dell’ubicazione; resta però fermo l’onere probatorio dell’erede in caso di controllo formale.
Detrazione per riqualificazione energetica con errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione ENEA
Il quesito
La contribuente chiede se può continuare a fruire, come erede, della detrazione per lavori di riqualificazione energetica eseguiti dal coniuge deceduto nel 2014 su un immobile adibito ad abitazione principale, nonostante nella comunicazione trasmessa all’ENEA siano stati indicati per errore i dati catastali di un diverso immobile, mentre l’ubicazione dell’edificio è corretta.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la scheda ENEA inviata nel 2014 non sia più modificabile, ma che l’errata indicazione dei dati catastali, a fronte della corretta indicazione dell’ubicazione dell’immobile, non sia di per sé sufficiente per disconoscere la detrazione. In sede di controllo formale l’erede dovrà provare l’effettiva esecuzione dei lavori sull’immobile e il sostenimento della spesa.
Detrazione per riqualificazione energetica con errata comunicazione ENEA
L’interpello riguarda la possibilità di fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica in presenza di un errore materiale nella comunicazione trasmessa all’ENEA. Il caso concerne lavori di sostituzione di finestre con infissi eseguiti nel 2014 su un immobile adibito ad abitazione principale, successivamente ereditato dalla contribuente.
Fattispecie
La contribuente riferisce che il coniuge, deceduto, era proprietario di due immobili: uno al 100%, dato in uso gratuito al figlio, e uno al 50%, destinato ad abitazione principale, sul quale nel 2014 sono stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica consistenti nella sostituzione degli infissi.
La documentazione ENEA è stata trasmessa da un tecnico abilitato, ma nella scheda risultano erroneamente inseriti i dati catastali dell’immobile concesso in uso gratuito al figlio, mentre sono corretti i dati relativi all’ubicazione dell’edificio. In seguito al decesso del coniuge, la contribuente è subentrata come erede nella quota degli immobili e nelle rate residue della detrazione.
Quesito del contribuente
La contribuente chiede se, nonostante l’errore nei dati catastali comunicati all’ENEA, possa indicare nel modello 730/2018 e nelle dichiarazioni successive la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2014 dal coniuge defunto, per la parte ereditata insieme all’immobile.
Soluzione interpretativa prospettata
La contribuente ritiene di poter continuare a portare in detrazione le spese per riqualificazione energetica sostenute dal coniuge nel 2014, incluse le rate residue, poiché i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile adibito ad abitazione principale.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Richiama inoltre:
- l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che ha elevato la detrazione dal 55% al 65%;
- l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato la detrazione fino al 31 dicembre 2018;
- il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, cosiddetto "Decreto edifici", che disciplina modalità attuative, interventi agevolabili, soggetti ammessi e adempimenti;
- l’articolo 4, comma 1-bis, del Decreto, che impone l’invio all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Viene richiamata anche la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, che chiarisce che, per errori materiali nella scheda informativa:
- se la scheda errata è stata inviata nel 2017, la rettifica va trasmessa prima della dichiarazione dei redditi 2018;
- per le schede inviate dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa.
È richiamata infine la FAQ n. 36 dell’ENEA, secondo cui per i lavori completati fino a tutto il 2014 non è più possibile modificare la scheda inviata.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la scheda ENEA trasmessa nel 2014 non può più essere modificata o integrata. Tuttavia, sottolinea che nelle istruzioni all’allegato F del Decreto, per identificare l’immobile oggetto dell’intervento, è possibile indicare alternativamente:
- l’ubicazione dell’immobile, oppure
- i dati catastali.
Ne deriva che l’identificazione dell’edificio può avvenire anche solo tramite i dati di ubicazione. Nel caso concreto, poiché la comunicazione ENEA contiene l’ubicazione corretta dell’immobile su cui i lavori sono stati realmente eseguiti, l’errata indicazione dei dati catastali non è considerata, di per sé, motivo sufficiente per negare la detrazione.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che la contribuente può fruire della detrazione per riqualificazione energetica sulle rate residue, nonostante l’errore nei dati catastali della comunicazione ENEA, a condizione che l’immobile sia correttamente identificabile tramite l’ubicazione indicata.
Resta però fermo che, in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973, l’erede dovrà dimostrare:
- che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile corretto;
- che l’onere è stato effettivamente sostenuto;
- la misura in cui tale onere è rimasto a carico del contribuente.
In sostanza, l’errore materiale nella scheda ENEA non fa decadere automaticamente dal beneficio, ma non esonera dall’onere probatorio in sede di controllo.
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