Cassazione Penale, Ordinanza n. 41334/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano temi già esaminati in appello o comunque si risolvevano in censure di merito e comunque manifestamente infondate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio in fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I motivi dedotti riguardavano: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.; la ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio; il diniego della non menzione; la confisca del denaro sequestrato, ritenuto di provenienza illecita. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché reiterative, declinate in fatto e manifestamente infondate, rilevando che la Corte territoriale aveva già motivato in modo non illogico sull'esclusione della lieve entità, sulla qualità della sostanza destinata allo spaccio, sull'abitualità dell'attività di spaccio e sulla localizzazione dell'attività nei pressi del domicilio dell'imputato, oltre che sulla congruità della pena, sul diniego della non menzione e sulla confisca del denaro.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie incriminatrice oggetto della condanna, relativa alla detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità
art. 131-bis c.p.
invocato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma escluso perché la Corte territoriale aveva negato la lieve entità dell'offesa alla luce delle modalità della condotta e dell'abitualità dello spaccio
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante richiesta dalla difesa ma non riconosciuta, con motivazione ritenuta congrua e immune da illogicità manifesta
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare questioni di merito già esaminate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è riconoscibile quando la motivazione di merito esclude la lieve entità dell'offesa valorizzando la tipologia della sostanza, le modalità della condotta e l'abitualità dell'attività di spaccio.
- La valutazione sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica sulla limitata offensività della condotta e sul mancato presupposto attenuante.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è adeguata e la pena è stata determinata entro i limiti legali, anche al di sotto della media edittale.
- La confisca del denaro è legittima quando le somme siano state rinvenute nella disponibilità dell'imputato nel contesto della sua attività di spaccio e il giudice di merito abbia logicamente desunto la provenienza illecita del denaro.
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