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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12305/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello di Amico è stato dichiarato inammissibile per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., in quanto tale dichiarazione non era depositata unitamente all'atto di appello. Il ricorrente ha però dedotto che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 26/09/2022, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150 (efficace dal 30/12/2022), e che l'art. 89 del d.lgs. n.150/2022 dispone che le nuove incombenze di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, si applicano soltanto alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo la data di entrata in vigore del decreto; pertanto la Corte d'appello ha applicato erroneamente la norma transitoria e ha dichiarato ingiustificatamente inammissibile l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato l'erronea applicazione della normativa transitoria: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022. Pur richiamando l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, ad opera della legge 9/8/2024 n.114 e il principio delle Sezioni Unite sulla applicazione temporale delle disposizioni abrogate, la Corte ha comunque annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto."

    La Corte ha interpretato la disposizione transitoria (art.89, comma 3) nel senso che gli obblighi formali introdotti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, si applicano soltanto alle impugnazioni dirette contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; pertanto non possono essere invocati per sentenze anteriori al 30/12/2022.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Prevedeva l'obbligo di indicare/dichiarare o eleggere domicilio a pena di inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non poteva essere applicato all'appello avverso sentenza del 26/09/2022 in virtù della norma transitoria del d.lgs. n.150/2022.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; la Corte ha comunque richiamato l'abrogazione e precisato che, secondo le Sezioni Unite, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, ma ciò non incide sul principio transitorio già richiamato con riguardo alla data della sentenza impugnata.

  • Ordinanza/Principio delle Sezioni Unite, sentenza 24/10/2024 R.G. 6578/2024

    Richiamata come informazione provvisoria: le Sezioni Unite hanno affermato che per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. La Corte ha menzionato tale principio ma ha comunque fondato la decisione sulla corretta interpretazione della norma transitoria del d.lgs. n.150/2022.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore della normativa che introduce nuovi oneri formali: le disposizioni transitorie possono escluderne l'applicazione retroattiva.
  • Non è legittimo dichiarare inammissibile un atto di impugnazione per mancato rispetto di formalità introdotte successivamente alla pronuncia della decisione contestata, se la transizione normativa limita l'applicazione delle nuove regole alle sentenze successive all'entrata in vigore.
  • Anche in presenza di successive abrogazioni o modifiche legislative, occorre considerare regole transitorie e principi di applicazione temporale stabiliti dalle Sezioni Unite o dalla normativa stessa per determinare quale normativa sia applicabile al caso concreto.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità di nuove formalità procedurali, il rimedio praticabile è il ricorso per cassazione che può ottenere l'annullamento del provvedimento di inammissibilità e la rimessione degli atti al giudice di merito.
  • Per il difensore: controllare sempre le date fondamentali (data della sentenza impugnata, data di entrata in vigore della norma, eventuali abrogazioni) prima di formulare eccezioni di inammissibilità basate su nuovi obblighi procedurali.

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