Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale Genova sez. Lavoro 28 marzo 2025 n. 358..

Giustizia amministrativa202501168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28 marzo 2025, n. 358, relativa all'assegnazione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 358 del 28 marzo 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Gli importi riconosciuti erano pari a 3.000 euro per una ricorrente, 1.500 euro per una ricorrente, 1.174 euro per una ricorrente e 1.000 euro per un ricorrente, in relazione alle rispettive annualità indicate nel titolo esecutivo. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dato esecuzione al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta dei ricorrenti, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso consente l'azione esecutiva e, nel caso concreto, l'intervento del giudice dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e la persistente mancata esecuzione del titolo giustificano l'ordine giudiziale di adottare gli atti necessari a dare piena attuazione al giudicato.
  • In caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione competente, con il compito di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente.
  • Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la decorrenza può essere stabilita dal termine assegnato per l'adempimento e la penalità può cessare con l'esecuzione del giudicato o con l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.