Sentenza n. 3498/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della nota di ANAC prot. n. 119400 del 04.09.2025, conosciuta dal Comune in pari data, assunta al prot. comunale n. 12333 del 09.09.2025, fasc. ANAC n. 500/2025, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Operatore economico: Esteel s.r.l. – C.F.: 01922900566; Settanta7 Studio associato – C.F.: 10119920014. Stazione appaltante: Comune di Arcugnano – C.F.: 00176710242”, CIG 8070124CFD, CIG 8176086F98, nella sola parte in cui archiviava il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di Settanta7 Studio associato e dell’arch. Rangone Daniele, con conseguente obbligo di ANAC di assumere una nuova determinazione conclusiva nel procedimento in parola; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, per il quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ANAC conclusiva del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, nella parte in cui archiviava il procedimento nei confronti di uno studio associato e del professionista indicato
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Arcugnano ha impugnato la nota con cui ANAC aveva concluso il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici archiviandolo, per la parte riguardante Settanta7 Studio Associato e il professionista indicato. Il Comune chiedeva l’annullamento dell’atto e l’obbligo per ANAC di adottare una nuova determinazione conclusiva. Nel corso del giudizio, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché, dopo la proposizione del ricorso, ANAC ha riaperto il procedimento e ha proceduto all’annotazione della notizia nel Casellario informatico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. L’annotazione intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio ha fatto venir meno l’interesse del Comune a ottenere l’annullamento dell’archiviazione e la riedizione del potere. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto in conseguenza del successivo esercizio del potere amministrativo e non è stata accertata una piena e integrale soddisfazione della pretesa tale da giustificare tale diversa declaratoria. Il TAR ha inoltre rilevato che la parte ricorrente dispone dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la perdita dell’interesse alla decisione; il giudice non può sostituirsi d’ufficio alla valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per la peculiarità e l’andamento della vicenda.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Richiamato quale base normativa del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore.
art. 100 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della necessità di un interesse attuale alla coltivazione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione esercita nuovamente il potere oggetto di contestazione e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non coincide con la mera sopravvenienza di un atto amministrativo successivo: quando il nuovo esercizio del potere interviene dopo l’instaurazione del giudizio, la qualificazione processuale dipende dalla concreta permanenza dell’interesse e, in assenza di una declaratoria di piena soddisfazione della pretesa, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
- Il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla valutazione dell’interesse ad agire sostituendosi alla parte, la quale è titolare della scelta di coltivare o meno il giudizio.
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