Sentenza del 11/05/2018 n. 11480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di successione, deducendo principalmente: l'illegittima iscrizione a ruolo dell'intero importo, anziché secondo il regime di riscossione frazionata previsto durante la pendenza del giudizio; la carenza di motivazione della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste; l'insufficiente motivazione degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di liquidazione presupposto, con cui era stata determinata una maggiore imposta di successione, era tuttavia già stato impugnato e il relativo giudizio si era concluso con sentenza definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'iscrizione a ruolo dell'intero importo era legittima perché effettuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza sull'avviso di liquidazione, quando non sussisteva più la necessità della riscossione frazionata. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la cartella, trattandosi di un atto esecutivo successivo a un avviso impositivo già notificato e conosciuto dalle contribuenti. La cartella indicava il tributo non versato, gli interessi, le sanzioni e le spese di notifica; il calcolo degli interessi era verificabile mediante i criteri stabiliti dalla legge. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
L'art. 15, comma 1, concerne la riscossione del tributo nella fase amministrativa in presenza di accertamenti non definitivi.
La norma disciplina la riscossione nella fase amministrativa e non impedisce l'iscrizione a ruolo dell'intero importo quando il provvedimento impositivo è divenuto definitivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Regola la riscossione frazionata del tributo durante la pendenza del processo tributario.
La riscossione frazionata opera durante il giudizio tributario; una volta definita con giudicato la controversia sull'atto impositivo, l'amministrazione può procedere al recupero integrale del credito.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 40
Prevede, in caso di ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, la riscossione frazionata dell'imposta complementare sul maggior valore accertato.
La riscossione può avvenire per quote durante i diversi gradi del giudizio, ma tale meccanismo non ha più giustificazione dopo il passaggio in giudicato della decisione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20
Disciplina gli interessi sulle somme iscritte a ruolo.
Poiché il criterio di calcolo degli interessi è predeterminato dalla legge e consiste in un'operazione matematica, la cartella non deve necessariamente esporre una dettagliata ricostruzione del calcolo, purché richiami l'atto impositivo e renda verificabili gli importi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Impongono l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari.
L'obbligo di motivazione della cartella è proporzionato alla sua natura: quando è preceduta da un avviso di accertamento o liquidazione regolarmente notificato, è sufficiente il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione delle somme richieste.
Massime di principio
- La riscossione frazionata opera normalmente mentre è pendente il giudizio sull'atto impositivo; dopo il passaggio in giudicato della decisione, l'amministrazione può iscrivere a ruolo l'intero importo definitivamente dovuto.
- La cartella di pagamento è un atto esecutivo e non deve ripetere integralmente la motivazione dell'avviso di accertamento o liquidazione già notificato e autonomamente impugnabile.
- Se l'atto impositivo presupposto è stato conosciuto e impugnato dal contribuente, la cartella può essere motivata mediante il richiamo a tale atto, purché indichi con sufficiente chiarezza tributo, sanzioni, interessi e spese.
- Gli interessi possono essere esposti senza una ricostruzione analitica dettagliata quando il loro criterio di calcolo è stabilito dalla legge e gli importi risultano oggettivamente verificabili.
- Le contestazioni relative alla fondatezza del tributo devono essere rivolte tempestivamente contro l'avviso impositivo; una volta divenuto definitivo, la cartella non può essere utilizzata per riaprire il merito della pretesa, salvo vizi propri dell'atto esecutivo.
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