Cassazione Penale, Sentenza n. 14057/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte di appello che aveva disposto la consegna ad esecuzione di un mandato di arresto europeo, denunciandone la nullità per mancata traduzione della sentenza nella lingua a lui nota (francese). Ha dedotto violazione di disposizioni nazionali (artt. 2, 10, comma 4, e 17, comma 1, legge n. 69/2005; art. 143 cod. proc. pen.; art. 111 Cost.) e della CEDU (art. 6, par. 2).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che la traduzione nella lingua nota al consegnando fosse stata effettuata ed allegata agli atti trasmessi dalla Corte territoriale; inoltre la giurisprudenza ha precisato che l'omessa traduzione non comporta nullità della decisione, ma solo lo spostamento del termine per impugnare. Nel caso concreto la traduzione è stata depositata e notificata in tempi solleciti (11 marzo) e il consegnando non era sottoposto a misure cautelari, per cui non si è verificato pregiudizio apprezzabile ai suoi diritti. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, e l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005
art. 2, art. 10, comma 4, art. 17, comma 1
Le norme sulla cooperazione giudiziaria e sugli atti in materia di mandato di arresto europeo richiedono la traduzione in lingua a lui nota; tuttavia la giurisprudenza applica la regola che l'omessa traduzione non determina automaticamente la nullità dell'atto ma può incidere sul termine di impugnazione se la traduzione non è stata tempestiva
codice di procedura penale
art. 143 (e comma 2 dopo d.lgs. n.32/2014), art. 616
L'art. 143 include gli atti da recepire e tradurre nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo; l'assenza della traduzione sposta l'inizio del termine per impugnare. L'art. 616 stabilisce la sanzione economica per ricorsi inammissibili, con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende salvo assenza di colpa del proponente
Costituzione
Tutela del giusto processo e del diritto di difesa; il rispetto delle formalità (es. traduzione) serve a garantire tale diritto, ma la lesione va valutata nel concreto e può non comportare nullità se non ha determinato pregiudizio
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Diritto a un processo equo e alla notifica comprensibile degli atti; la Corte valuta se l'assenza o il ritardo della traduzione abbia inficiato il diritto a difesa
direttiva 2010/64/UE e d.lgs. n. 32/2014
attuazione della direttiva 2010/64/UE
Impone obblighi di traduzione per garantire che l'imputato/consegnando comprenda le accuse e le decisioni; l'implementazione nazionale ha incluso anche la sentenza di consegna tra gli atti da tradurre
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13 giugno 2000 (richiamata)
Principio secondo cui la responsabilità del proponente per l'inammissibilità non è esclusa se non è dimostrata l'assenza di colpa; giustifica l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quando manchi diligenza
Massime di principio
- La mancata traduzione di una decisione relativa al mandato di arresto europeo non determina automaticamente la nullità dell'atto: al massimo posticipa l'inizio del termine per impugnare se la traduzione non è stata tempestiva.
- Se la traduzione viene depositata e notificata in tempi ragionevoli e il soggetto non subisce pregiudizio significativo ai diritti di libertà o di difesa (es. non è sottoposto a misure cautelari), un ricorso presentato prima dell'avvenuta traduzione può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- Prima di proporre impugnative contro decisioni di consegna basate su presunte carenze formali (come la traduzione), è consigliabile verificare negli atti la presenza effettiva della traduzione e la data di notifica; agire d'impulso può comportare sanzioni economiche.
- L'inammissibilità di un ricorso per carenza procedurale comporta, di norma, la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo comprovata assenza di colpa.
- La valutazione del pregiudizio al diritto di difesa è concreta: l'assenza di misure restrittive o un deposito/ notifica solleciti della traduzione indeboliscono la posizione del ricorrente che lamenta nullità per mancata traduzione.
- La giurisprudenza nazionale interpreta in senso restrittivo l'effetto invalidante dell'omessa traduzione, privilegiando rimedi processuali (spostamento termini) anziché la nullità assoluta dell'atto.
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