Cassazione Civile, Ordinanza n. 34706/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi dall'ente previdenziale per il recupero di sgravi contributivi ritenuti indebitamente fruiti da una società in relazione all'assunzione di una lavoratrice iscritta nelle liste della cosiddetta "piccola mobilità". La lavoratrice era stata assunta il 16 maggio 2012 con contratto a termine e il rapporto era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato il 16 maggio 2013. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della società e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo irrilevante la mancata proroga degli sgravi per il 2013 perché, per effetto della trasformazione, il rapporto dovesse considerarsi a tempo indeterminato fin dall'origine e quindi assoggettato alla disciplina agevolativa vigente nel 2012. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, L. 223/1991 e dell'art. 4 d.l. 148/1993 conv. in L. 236/1993, sostenendo che il presupposto dell'agevolazione per il terzo periodo dell'art. 8, comma 2, non è l'assunzione a termine, ma la successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, sicché, mancando la proroga oltre il 31 dicembre 2012, il beneficio non spettava per una trasformazione avvenuta nel 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che gli sgravi contributivi relativi alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato spettano solo se la trasformazione è intervenuta entro il 31 dicembre 2012; non è sufficiente che il contratto a termine originario sia stato stipulato prima di tale data. La Corte ha quindi escluso qualsiasi efficacia ultrattiva della disciplina di favore per trasformazioni successive, richiamando il dato letterale e sistematico della normativa e la sua natura restrittiva.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. 23 luglio 1991, n. 223
secondo periodo; terzo periodo
prevede due agevolazioni contributive autonome: una per l'assunzione a termine di lavoratori in mobilità e un'altra, distinta, per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato; il beneficio per la trasformazione richiede che quest'ultima avvenga nel periodo di vigenza della disciplina agevolativa.
art. 4, comma 1, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 236
consente l'iscrizione nelle liste della cosiddetta "piccola mobilità" dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo.
art. 1, comma 114, L. 23 dicembre 2014, n. 190
riconosce gli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 2, L. 223/1991 ai datori di lavoro che hanno assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della "piccola mobilità"; la disposizione è letta come conferma della necessità che il fatto genetico agevolato sia integrato entro quella data e non come fonte di ultrattività per trasformazioni successive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e per la riserva di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- In tema di sgravi contributivi, quando la legge prevede benefici distinti per l'assunzione a termine e per la successiva trasformazione a tempo indeterminato, i due presupposti vanno tenuti separati: la disciplina applicabile alla trasformazione non si cristallizza automaticamente al momento dell'assunzione originaria.
- Le agevolazioni fiscali o contributive di favore non possono essere estese oltre i limiti temporali espressamente fissati dal legislatore sulla base di una mera continuità del rapporto, se il dato normativo collega il beneficio all'evento specifico della trasformazione e non all'origine del contratto.
- L'espressione legislativa che richiama in modo onnicomprensivo l'avvenuta assunzione entro una certa data serve a delimitare il perimetro applicativo della disciplina agevolativa, ma non consente di attribuire efficacia ultrattiva a trasformazioni perfezionate dopo la scadenza del regime.
- In presenza di una disciplina agevolativa restrittiva, l'interpretazione non può fondarsi su argomenti analogici o su una lettura espansiva dell'affidamento del datore di lavoro se mancano elementi letterali o sistematici che giustifichino l'estensione del beneficio.
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