Cassazione Penale, Sentenza n. 37726/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bonichi ha impugnato in ordine al capo Ab) (ALE S.R.L.) contestando la coerenza della riqualificazione delle fattispecie: da bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/distruzione a bancarotta semplice documentale per omessa tenuta delle scritture contabili nelle altre società, rilevando contraddittorietà nella valutazione del dolo e sostenendo che, dopo il suo subentro, non abbia svolto attività gestionale e che il fallimento di ALE S.R.L. sia dipeso da credito sorto prima del suo avvento. Izieva ha censurato la mancata motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, osservando che il Tribunale di Arezzo avrebbe escluso l'intensità del dolo e che l'imputata avrebbe un solo precedente penale remoto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello che aveva: affermato la responsabilità penale di Bonichi per bancarotta fraudolenta documentale (capo Ab) relativamente alla ALE S.R.L. per sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture contabili; dichiarato per Bonichi la bancarotta semplice documentale (derubricazione) per omessa tenuta delle scritture contabili in relazione ad A.B.C. IMMOBILIARE S.R.L. e A.B.C. S.R.L. (anche quale amministratore di fatto); dichiarato per Izieva la bancarotta semplice documentale per omessa tenuta delle scritture contabili quale amministratrice unica di A.B.C. S.R.L. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la distinzione giuridica tra occultamento/sottrazione (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta (dolo generico su scritture rinvenute ed esaminate), e ha ritenuto congrua la valutazione probatoria circa l'esistenza di indici diretti a ritenere che l'operato del Bonichi mirasse a condurre la società al fallimento. Quanto alla Izieva, il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto motivato (richiamo ai precedenti irrevocabili e alle modalità della condotta). La Corte ha anche disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Infine, essendo i ricorsi inammissibili, è stata esclusa la possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione dei reati di bancarotta semplice relativi alle società ABC.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 (conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
richiamato per la trattazione in forma cartolare del procedimento d'appello; non svolge rilievo sostanziale sulla decisione di merito
art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15)
art. 16, comma 1, dl. n. 228/2021, conv. L. n. 15/2022
richiamato unitamente al precedente per la disciplina della trattazione cartolare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
citato a motivo dei limiti della enunciazione dei motivi in cassazione (richiami ai limiti di enunciazione)
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma richiamata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente Bonichi (vizi di motivazione e di specificazione del fatto)
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
art. 216, comma 1, lett. b), L. fall.
interpretazione giurisprudenziale richiamata: la fattispecie di occultamento/sottrazione delle scritture (bancarotta documentale fraudolenta) è autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta; per l'omessa tenuta la qualificazione come fraudolenta richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori
art. 217 legge fallimentare
richiamata per distinguere la fattispecie di bancarotta semplice documentale (omessa tenuta della contabilità obbligatoria) dalla bancarotta fraudolenta documentale
art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen.
art. 164, comma 2, n.1, c.p.
richiamato in relazione all'esclusione automatica della sospensione condizionale della pena per chi abbia precedente condanna a pena detentiva per delitto; da ciò deriva che il diniego non richiede sempre motivazione dettagliata
artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen.
art. 129 e art. 609, comma 2, c.p.p.
citati in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha osservato che l'inammissibilità dei ricorsi impedisce di procedere a tale rilevazione d'ufficio
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello motiva in modo coerente e richiama la motivazione di primo grado, le motivazioni si integrano: la Corte di Cassazione può ritenere inammissibile il ricorso se le censure non affrontano puntualmente le ragioni del giudice d'appello.
- La distrazione/occultamento delle scritture contabili e l'omessa tenuta costituiscono fattispecie distinte: per qualificare come bancarotta fraudolenta documentale l'omessa tenuta è necessario accertare il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; altrimenti la fattispecie è di bancarotta semplice documentale.
- La riqualificazione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale è lecita se supportata da elementi probatori che evidenzino o meno l'intento specifico di ledere i creditori; la mancanza di indici tali giustifica la derubricazione.
- I motivi di ricorso generici, non specifici o che si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte in sede di merito sono formalmente inammissibili.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena non richiede sempre motivazione estesa quando ricorra una causa ostativa espressa dalla norma (es. precedente condanna a pena detentiva per delitto), essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla causa ostativa.
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ciò può escludere la possibilità di rilevare d'ufficio questioni che incidono sulla estinzione del reato (es. prescrizione) che altrimenti potrebbero essere valutate.
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