Sentenza n. 1691/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del Comune di Cossato n.175 del 28.11.2024, successivamente notificata, avente ad oggetto la “demolizione e rimessa in pristino per opere eseguite in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art.31 d.p.r. 380/2001 e in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.167 del d. lgs 42/2004”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi e per quanto occorrer possa il verbale del sopralluogo del 14.11.2024 e la “Relazione tecnica di accertamento della regolarità edilizia redatta in data 28/11/2024”, di cui si riferisce nelle premesse dell’ordinanza di demolizione; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino ex art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a un box deposito e a un impianto di autolavaggio self service con manufatto per i quadri elettrici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto, quale proprietaria dell’area, la demolizione di opere ritenute abusive e realizzate dal conduttore dell’autolavaggio in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Ha dedotto: 1) violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, per non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento; 2) illegittima individuazione della proprietaria quale destinataria dell’ordine demolitorio, in quanto estranea e incolpevole, priva della disponibilità materiale dell’area concessa in locazione, nonché illegittimità delle conseguenze dell’inottemperanza e dell’acquisizione gratuita dell’area; 3) erronea qualificazione delle opere come eseguite in assenza di titolo o in difformità dai titoli, poiché l’impianto era stato previsto dal permesso di costruire del 2003, successivamente traslato mediante SCIA del 2016 e assentito paesaggisticamente nel 2017. In subordine, è stata dedotta l’erronea applicazione della sanzione demolitoria anziché di quella pecuniaria, nonché l’irrilevanza pubblicistica della collocazione parziale dell’impianto su area di terzi, asseritamente nella legittima disponibilità del gestore in forza di una scrittura privata del 2003.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’ordine di demolizione di abusi edilizi sia un provvedimento tipizzato e vincolato, fondato sull’accertamento tecnico dell’abusività, per il quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Ha respinto anche il secondo motivo: l’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 consente di rivolgere congiuntamente l’ordine al proprietario e al responsabile dell’abuso, anche quando il proprietario sia incolpevole e abbia locato il bene a terzi. La buona fede o l’estraneità possono rilevare nella fase successiva, soprattutto rispetto all’acquisizione gratuita, mentre la mancanza di disponibilità materiale può assumere rilievo solo ove sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di ottemperare. L’avvertimento relativo alle conseguenze dell’inottemperanza è stato ritenuto una formula non immediatamente lesiva. Il terzo motivo è stato accolto nei limiti riguardanti l’impianto automatico di lavaggio e il manufatto contenente i quadri elettrici. Secondo il TAR, gli elaborati della SCIA del 2016 indicavano la posizione e la superficie complessiva dell’impianto, ma non ne quotavano espressamente altezza e larghezza; la rappresentazione grafica del macchinario era meramente indicativa e non consentiva di ricavare dimensioni vincolanti mediante confronto con manufatti diversamente quotati. La collocazione del manufatto dei quadri elettrici risultava sostanzialmente conforme al progetto e l’eventuale traslazione era marginale e non adeguatamente provata. Inoltre, la disponibilità dell’area di terzi risultava autorizzata da una scrittura privata del 2003, sicché la successiva controversia civilistica non incideva sulla legittimità pubblicistica dei titoli edilizi e paesaggistici. Non era quindi applicabile l’ordine demolitorio ex art. 31 d.P.R. 380/2001 a tali opere. Il box deposito, distinto e non funzionalmente collegato all’impianto, non è stato invece coinvolto nell’annullamento; risultava peraltro già rimosso. L’ordinanza è stata annullata limitatamente all’impianto self service a spazzole e al manufatto dei quadri elettrici. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Individua congiuntamente, e non alternativamente, il proprietario e il responsabile dell’abuso quali destinatari dell’ordine di demolizione; la sanzione ripristinatoria può essere rivolta anche al proprietario incolpevole. La buona fede e l’estraneità rilevano eventualmente nella fase successiva, ai fini dell’acquisizione gratuita o dell’impossibilità oggettiva di ottemperare.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale fondamento della contestata assenza di autorizzazione paesaggistica; il TAR ha ritenuto che i titoli paesaggistici precedentemente ottenuti non fossero inficiati dalla controversia civilistica sulla disponibilità dell’area.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri della censura di difetto di motivazione; la decisione ha escluso l’illegittimità dell’ordinanza nei profili non accolti e ha ravvisato l’insufficienza dell’accertamento comunale quanto alla pretesa difformità dimensionale dell’impianto.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative non sono state ritenute necessarie per l’adozione dell’ordine repressivo edilizio, trattandosi di provvedimento vincolato e tipizzato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa tardività dell’intervento comunale; il TAR ha deciso la controversia valorizzando invece la natura dell’ordine demolitorio e la necessità di verificare concretamente l’abusività delle opere.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente quale disposizione applicabile, in subordine, per la sanzione pecuniaria relativa a interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA; il TAR ha accolto il ricorso sul presupposto che non fosse provata l’abusività dell’impianto e non ha quindi applicato la sanzione alternativa.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato nella riserva della ricorrente di agire separatamente per il risarcimento del danno; la domanda risarcitoria non è stata decisa.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e tipizzato, fondato sull’accertamento della consistenza delle opere e della loro abusività; di regola, la sua adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, anche quando l’amministrazione abbia instaurato un contraddittorio con il responsabile dell’attività.
- Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001, l’ordine di demolizione può essere rivolto congiuntamente al proprietario dell’immobile e al responsabile dell’abuso, anche se il proprietario non ha concorso alla realizzazione dell’opera e ha concesso il bene in locazione a terzi. La buona fede del proprietario non esclude, di per sé, la legittimità dell’ordine demolitorio.
- L’estraneità o la buona fede del proprietario possono rilevare nella fase successiva all’ordine di demolizione, in particolare per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; analogamente, la mancanza di disponibilità del bene rileva solo se traduce in un’impossibilità oggettiva e dimostrata di eseguire la demolizione.
- La difformità di un impianto meccanico rispetto a una SCIA non può essere desunta da rappresentazioni grafiche meramente indicative e prive di specifiche quote dimensionali; l’amministrazione deve dimostrare con adeguata istruttoria che le dimensioni o la collocazione dell’opera violino effettivamente il titolo edilizio o paesaggistico.
- Opere funzionalmente autonome e distinte, realizzate nella medesima area, non devono essere necessariamente qualificate come un unico intervento edilizio: la legittimità della sanzione applicata a un manufatto non può essere estesa automaticamente ad altre opere prive di collegamento funzionale.
- La disponibilità privatistica dell’area sulla quale è realizzata un’opera non coincide con la verifica della sua regolarità edilizia e paesaggistica: una controversia civile successiva tra proprietari non rende per ciò solo abusivo l’intervento eseguito sulla base di titoli pubblicistici e di una precedente autorizzazione alla disponibilità dell’area.
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