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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21321/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 relativo al possesso di cinque unità immobiliari. La società contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado l'impugnazione era stata accolta solo limitatamente alle sanzioni. In appello, il Comune ha ottenuto la riforma della decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sul merito della maggiore imposta relativa ad alcuni immobili; 2) violazione delle norme sull'IMU e sulla rendita catastale, sostenendo che dovesse valere la rendita proposta con DOCFA e che la rendita rettificata non potesse fondare sanzioni, perché il relativo accertamento catastale era successivo; 3) violazione delle disposizioni sull'IMU, assumendo che la rendita rilevante fosse quella vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che i versamenti eseguiti sulla base della rendita poi rettificata fossero legittimi; 4) violazione del giudicato, deducendo l'esistenza di un giudicato esterno che avrebbe escluso le sanzioni in una diversa controversia connessa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e non apparente, e perché il giudice di appello aveva comunque affrontato la questione della maggiore imposta rilevando il giudicato interno per mancato appello incidentale. Ha respinto congiuntamente secondo e terzo motivo affermando che, in tema di IMU e rendita catastale, le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione, salvo eccezioni non ricorrenti qui; nel caso concreto, la rendita rettificata, divenuta definitiva, era legittimamente utilizzabile per l'anno 2017, essendo la variazione DOCFA antecedente al periodo d'imposta. Ha inoltre ritenuto legittima la sanzione per omesso versamento, richiamando la disciplina generale applicabile anche ai tributi locali e il principio per cui, in materia sanzionatoria tributaria, è sufficiente la consapevolezza/negligenza del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il preteso giudicato esterno non era stato adeguatamente allegato e dimostrato, e comunque la sentenza indicata non risultava passata in giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l'inammissibilità delle censure non specifiche

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve esistere ed essere percepibile; è censurabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in casi estremi di mancanza sostanziale della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    le rendite catastali definitive hanno efficacia dall'anno d'imposta successivo all'annotazione, salvo eccezioni per correzioni di errori materiali o variazioni dichiarate dal contribuente

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 14

    richiamato nel secondo motivo come norma sull'imposta, ma la Corte risolve la questione sulla base della disciplina della rendita catastale

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e ss.

    richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina dell'ICI/IMU, ma non accolto

  • d.lgs. n. 201 del 2011, art. 13

    ai fini IMU si applica il criterio della rendita catastale vigente e legittimamente efficace

  • l. n. 214 del 2011

    legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011 richiamata per la disciplina IMU

  • l. n. 342 del 2000, art. 74

    la rendita notificata è utilizzabile anche per annualità anteriori o "sospese" secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    la sanzione per omesso pagamento di un tributo o di una sua frazione si applica all'omesso versamento del maggiore importo dovuto

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    in materia di illeciti tributari è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico del contribuente

  • l. n. 689 del 1981, art. 3

    richiamata come principio generale cui si conforma la disciplina sanzionatoria tributaria

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno deve essere specificamente dedotto e provato; nel caso concreto la censura è inammissibile

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato, ma senza specifica e adeguata allegazione del suo contenuto

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9

    richiamato per la disciplina IMU e per l'esclusione della riscossione frazionata ex art. 68 c.p.c. per l'IMU

  • l. n. 296 del 2006, art. 1

    richiamato quale termine per il pagamento conseguente all'avviso di accertamento

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    la riscossione frazionata non si applica all'IMU secondo il richiamo operato dalla Corte

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando presenti un'anomalia motivazionale che equivalga a mancanza materiale o apparente della motivazione; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento.
  • Nel processo tributario, la deduzione del giudicato interno o esterno richiede specifica allegazione del contenuto della decisione invocata e del momento/processo in cui il giudicato si è formato; una censura generica è inammissibile.
  • Ai fini IMU, le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione, salvo il caso di correzioni di errori materiali o di variazioni dichiarate dal contribuente, che possono incidere anche su annualità diverse secondo i limiti ricavati dalla giurisprudenza.
  • La rendita catastale definitivamente accertata costituisce il parametro legittimo per determinare la base imponibile del tributo locale anche se il giudizio sulla rendita si conclude nel corso del contenzioso sull'imposta, poiché gli effetti dell'accertamento giudiziale retroagiscono al momento della domanda.
  • La sanzione per omesso versamento del tributo può applicarsi quando il contribuente, ricevuto l'atto impositivo e scaduto il termine di pagamento, non provi di avere corrisposto il maggiore importo dovuto; in materia sanzionatoria tributaria è sufficiente una condotta cosciente e negligente, non essendo necessario il dolo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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