Cassazione Penale, Sentenza n. 35482/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mancino impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato cessato e comunque revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valorizzato deduzioni difensive e per aver ritenuto legittima la revoca in presenza di una successiva misura cautelare senza verificare se essa introducesse elementi nuovi che mutassero la prognosi favorevole; (2) vizio di motivazione per non aver esaminato, in subordine, la richiesta di sostituzione dell'affidamento con la detenzione domiciliare, compatibile con la misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva considerato i fatti nuovi e il contesto associativo come idonei a incidere sulla prognosi favorevole; ha invece accolto il secondo motivo perché il Tribunale non ha esaminato le ragioni a favore della misura alternativa della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dalla difesa. P.Q.M. l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla misura della detenzione domiciliare e rinviata al Tribunale per nuovo giudizio su tale profilo.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Consente la revoca dell'affidamento in prova se il comportamento dell'affidato risulta incompatibile con la prosecuzione della misura; tuttavia la revoca richiede valutazione motivata e non è automatica all'insorgere di una misura cautelare sopravvenuta
art. 51-ter Ordinamento penitenziario
"se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza... ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura"
Attribuisce al giudice l'obbligo di valutare non solo la revoca ma anche la possibile sostituzione della misura alternativa con altra misura più restrittiva; impone al Tribunale di esaminare eventuali richieste sostitutive avanzate dalla difesa
art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata per collegamento normativo: il richiamo sottolinea l'ambito di applicazione della sospensione e della comunicazione al Tribunale di sorveglianza in presenza di contestazioni relative a reati di stupefacenti
Massime di principio
- La sopravvenuta applicazione di una misura cautelare non determina automaticamente la revoca dell'affidamento in prova: il tribunale deve valutare se la misura cautelare introduce elementi nuovi tali da modificare la prognosi favorevole originaria
- Se l'affidato chiede in via subordinata la detenzione domiciliare, il Tribunale è tenuto a esaminare espressamente tale richiesta e a motivare l'accoglimento o il rigetto; il mancato esame comporta annullamento limitato della decisione
- Il magistrato di sorveglianza e il Tribunale hanno un ampio potere discrezionale di adattare la misura (proseguire, sostituire o revocare) in funzione del mantenimento dell'idoneità rieducativa e della prevenzione della recidiva
- Quando la misura cautelare riguarda fatti antecedenti alla pena in esecuzione, occorre particolare attenzione a stabilire se tali fatti erano già conosciuti al momento della concessione del beneficio o costituiscono elementi nuovi
- La valutazione deve essere motivata, anche se sintetica: argomentazioni concise ma logiche e coerenti sono sufficienti per reggere a controllo di legittimità
- In fase di impugnazione è utile allegare e documentare le ordinanze (es. ordinanza genetica, provvedimenti del riesame) che possono dimostrare l'assenza di novità o, al contrario, l'esistenza di elementi nuovi da valutare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →