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Ordinanza

Ordinanza n. 1273/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro n. 215/2025 del 19 febbraio 2025 resa nel giudizio rg. n. 1193/2024;

Giustizia amministrativa202503831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 215/2025

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 215/2025. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza funzionale, poiché l'art. 113, comma 2, c.p.a. stabilisce che, per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Avellino rientra nella circoscrizione riferibile alla sede staccata di Salerno del TAR Campania, la controversia non appartiene alla sede di Napoli.

La decisione

Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso per ottemperanza. Il collegio ha precisato che, in materia di ottemperanza, la competenza è funzionalmente inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.; la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisce quindi una questione di competenza rilevabile d'ufficio, in deroga alla disciplina ordinaria dell'art. 47, comma 2, c.p.a., che prevede una specifica eccezione di parte entro un termine. È stato indicato quale giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno. La causa potrà essere riassunta davanti a tale giudice entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13

    La competenza nei giudizi di ottemperanza è funzionalmente inderogabile.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata

    Nei casi rientranti nell'art. 14, inclusi i giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata integra una questione di competenza funzionale rilevabile d'ufficio.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Individua tra le controversie di ottemperanza quelle relative alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio stabilito dall'ordinanza.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1

    La disciplina dell'eccezione di parte non si applica ai ricorsi in materia di ottemperanza, soggetti alla competenza funzionale inderogabile.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
  • Nei giudizi di ottemperanza la competenza è funzionalmente inderogabile; pertanto, la ripartizione della controversia tra la sede centrale e la sezione staccata del medesimo TAR costituisce questione di competenza rilevabile d'ufficio.
  • La disciplina dell'art. 47, comma 2, c.p.a., che impone alla parte diversa dal ricorrente di eccepire entro un termine la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata, non si applica ai giudizi di ottemperanza disciplinati dall'art. 14 c.p.a.
  • Dichiarata l'incompetenza funzionale, il ricorso per ottemperanza può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoCompetenzaGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOttemperanza e commissario ad acta

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