Ordinanza n. 2638/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 16926/2023 - RG n. 43538/2023 - emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Sena Danilo, in data 4 novembre 2023 e depositato in data 6 novembre 2023, notificato in data 13 novembre 2023, non opposto e spedito in forma esecutiva in data 15 gennaio 2024 e rinotificato in tale forma in data 23 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento effettuato dal commissario ad acta aveva soddisfatto la pretesa azionata e che il ricorrente non aveva contestato l'adempimento. Le spese di lite sono state compensate, anche considerando che una precedente sentenza di ottemperanza aveva già disposto la condanna alle spese.
Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 16926/2023 del Tribunale di Roma, non opposto e spedito in forma esecutiva. Con sentenza del 21 maggio 2024 il TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza. Successivamente, su istanza del ricorrente, è stato nominato un commissario ad acta, poi sostituito. Il commissario ha effettuato il pagamento di quanto dovuto. Il ricorrente, dopo il pagamento, non ha depositato ulteriori scritti né ha formulato obiezioni sull'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione o il commissario ad acta eseguono integralmente il titolo e il ricorrente non formula contestazioni sull'adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo giudiziale priva di attualità la controversia sull'ottemperanza, anche quando il pagamento sia stato effettuato dal commissario ad acta nominato dal giudice.
- La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tenere conto della precedente condanna alle spese già pronunciata nel medesimo contenzioso.
Come è indicizzato
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