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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34502/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cossentino, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento della "Opne Service s.r.l.", proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Denunciava: 1) errata applicazione dell'art. 219, co. 2, n. 1, legge fall., sostenendo che le pluralità di fatti erano in realtà un'unica condotta distrattiva; 2) mancata motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è nuovo (non dedotto in appello) ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.; il secondo motivo è manifestamente generico e privo di elementi concreti idonei a contestare la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche sulla gravità della condotta, sul grave danno ai creditori e sull'intensità del dolo (richiamando art. 133 c.p. e l'ostacolo previsto dall'art. 62-bis c.p.). Rigettata anche la richiesta di rinvio per l'assenza del difensore per COVID-19, poiché non era stata richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 219, co. 2, n. 1, legge fallimentare

    Il ricorrente lamentava la errata applicazione della norma sostenendo l'unicità della condotta distrattiva; la Corte ha ritenuto però che tale censura fosse nuova e non dedotta in appello, e quindi non ha esaminato il merito della interpretazione della norma nel giudizio di legittimità

  • art. 606, co. 3, c.p.p.

    Principio applicato per dichiarare inammissibile il motivo di cassazione che solleva violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (motivo nuovo)

  • art. 133, c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può prendere in considerazione l'elemento che ritiene prevalente (es. gravità della condotta) per negare o concedere le attenuanti

  • art. 62-bis, c.p.

    Richiamato come ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche quando sussistono condizioni (es. precedenti o specifiche situazioni) che impediscono il riconoscimento

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per la disciplina della trattazione orale in udienza pubblica durante il periodo emergenziale: l'udienza orale si svolge pubblicamente solo se espressamente richiesta; in mancanza di tale richiesta la domanda di rinvio per assenza del difensore per COVID-19 è stata respinta

  • art. 616, c.p.p.

    Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui l'evidente inammissibilità del ricorso non esclude la colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità e giustifica la comminazione di sanzioni (cassa delle ammende)

Massime di principio

  • Non possono essere sollevati in cassazione motivi nuovi che non siano stati dedotti nel gravame: le censure devono essere tempestivamente proposte già in appello (art. 606, co. 3, c.p.p.).
  • Le doglianze generiche e prive di elementi concreti sulle attenuanti generiche sono inammissibili: per ottenere il riconoscimento delle attenuanti occorre indicare elementi specifici che contrastino la valutazione della gravità del fatto operata dal giudice di merito.
  • Il giudice può negare le circostanze attenuanti anche avendo riguardo esclusivo alla gravità della condotta o ai precedenti dell'imputato (art. 133 c.p.); dunque, la sola genericità delle richieste difensive non è sufficiente.
  • In periodo emergenziale la richiesta di trattazione orale in udienza pubblica deve essere espressamente formulata secondo le regole applicabili (art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020); assenze non giustificate tramite tale procedura possono non comportare rinvio.
  • Il deposito di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende; è pertanto necessario valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi prima della proposizione del ricorso.

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