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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un Comune aveva chiesto la condanna dei due Ministeri al pagamento di una somma a titolo di compensazione per i minori introiti ICI relativi agli anni dal 2003 al 2009, invocando l'art. 64 della L. n. 388 del 2000. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il minor gettito da considerare ai fini della compensazione dovesse essere riferito, anno per anno, a tutti i fabbricati del gruppo catastale D e che il consolidamento del contributo non escludesse il computo, negli anni successivi, anche dei minori introiti già verificatisi in anni precedenti. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197/2002, sostenendo che il calcolo dei minori introiti rilevanti ai fini della soglia deve riguardare solo i nuovi immobili che, nella singola annualità, passano dal valore contabile alla rendita catastale provvisoria, senza reiterare nei successivi esercizi i minori gettiti già consolidati in passato. Hanno inoltre dedotto che l'interpretazione della Corte territoriale svuoterebbe di significato il sistema delle soglie e del consolidamento previsto dalla disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento già espresso in precedenti decisioni del 2023. Ha affermato che, ai fini della verifica del superamento delle soglie per la compensazione dei minori introiti ICI, non si deve tener conto del minor gettito derivante da autodichiarazioni degli anni precedenti già compensate e consolidate; tuttavia, nella determinazione del minor introito di ciascun anno, si devono considerare sia le autodeterminazioni dell'anno sia quelle pregresse che non siano state compensate perché non superavano le soglie. Ha quindi ritenuto erronea la tesi della Corte d'appello secondo cui la perdita fiscale si ripianerebbe soltanto una volta, ma resterebbe poi sempre rilevante negli anni successivi ai fini della compensazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    disciplina la compensazione statale dei minori introiti ICI per i fabbricati di categoria D, subordinandola a specifiche soglie e demandando a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione; il consolidamento dei trasferimenti già acquisiti opera nel sistema ma non consente di riutilizzare, negli anni successivi, gettiti già compensati.

  • art. 53, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448

    costituiva il precedente meccanismo di compensazione sostituito dalla disciplina di cui all'art. 64 L. 388/2000.

  • art. 31, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 488

    richiamato come disciplina precedente rispetto alle nuove modalità introdotte dall'art. 64 L. 388/2000.

  • artt. 2 e 3 d.m. 1° luglio 2002, n. 197

    precisano i criteri di calcolo del minor gettito, il momento di attribuzione del contributo e il suo consolidamento nei trasferimenti erariali; la locuzione 'per la prima volta' indica solo l'aliquota da usare per il calcolo, non una corresponsione una tantum.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    regola la procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, che produce rilevanza fiscale provvisoria della rendita proposta.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede la compensazione di una perdita di gettito con soglie quantitative e consolidamento del contributo, la verifica del superamento delle soglie va compiuta senza sommare, per gli anni successivi, importi già compensati e consolidati in precedenza.
  • Ai fini del calcolo del minor gettito di un determinato anno, possono rilevare anche gli effetti economico-fiscali di autodeterminazioni provvisorie presentate in anni precedenti, se e nella misura in cui tali minori introiti non siano stati già compensati perché non superavano le soglie di legge.
  • L'espressione normativa che fa riferimento al pagamento 'per la prima volta' va interpretata, se il contesto lo impone, come criterio per individuare l'aliquota applicabile al calcolo del gettito e non come indice di una compensazione una tantum.
  • Il consolidamento del contributo nei trasferimenti erariali attiene alla stabilizzazione contabile e finanziaria del beneficio, ma non trasforma la perdita originaria in un fatto irrilevante per la determinazione del minor gettito degli anni successivi, se questo continui a prodursi su base annuale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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