Ordinanza n. 2512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento incidente sul reinserimento lavorativo nel settore della sicurezza privata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna n. 110/2026, chiedendone la riforma e la concessione della misura cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda il reinserimento nel mondo del lavoro nel settore della sicurezza privata. Il Consiglio di Stato ha considerato i numerosi precedenti penali e di polizia riportati dall'appellante, ritenendoli incidenti proprio sull'ambito della sicurezza privata. La pronuncia non espone ulteriori specifici motivi di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il diniego della tutela cautelare già pronunciato dal TAR. Ha ritenuto non configurabile un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la vicenda concerne un'ipotesi di reinserimento nel mondo del lavoro e non la revoca di un titolo di polizia durante lo svolgimento di un rapporto lavorativo. Ha inoltre valorizzato i numerosi precedenti penali e di polizia dell'appellante, rilevanti in relazione all'attività di sicurezza privata. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata, per manifesta infondatezza, limitatamente alla fase dell'appello cautelare. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla normativa europea in materia di dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nella valutazione del periculum in mora, il pregiudizio derivante dal mancato reinserimento nel mondo del lavoro non è automaticamente qualificabile come grave e irreparabile, soprattutto quando non sia in discussione la revoca di un titolo di polizia durante un rapporto lavorativo in corso.
- Nella materia della sicurezza privata, precedenti penali e di polizia riferiti all'interessato possono assumere rilievo cautelare quando incidano direttamente sull'affidabilità richiesta per l'esercizio o il reinserimento nell'attività.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata limitatamente alla fase dell'appello cautelare quando il giudice ravvisi la manifesta infondatezza della pretesa in quella fase.
Come è indicizzato
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