Ordinanza n. 935/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di accertamento di inottemperanza ex art. 31, comma 4, D.P.R. 380/2001 prot. n. 24926 del 5 dicembre 2024, mai notificato alla ricorrente, nella parte in cui disporrebbe l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Carugate dell'immobile di proprietà della sig.ra Ottavi (foglio 11, mappale 13, subalterno 3); - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 0015133 del 16.06.2026 a mezzo della quale il Comune di Carugate ha comunicato alla ricorrente che il suo immobile risulta coinvolto nel procedimento di acquisizione al patrimonio comunale; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'ordinanza n. 16 del 14 giugno 2024, mai notificata alla ricorrente, nella parte in cui (e se) individua l'area di acquisizione in modo da incidere sul bene di sua proprietà; - di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento di inottemperanza ex art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 e atti connessi, relativi all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile e dell'area circostante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di accertamento di inottemperanza del 5 dicembre 2024, deducendo che esso avrebbe disposto o comportato l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Carugate di un immobile di sua proprietà. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, la comunicazione comunale del 16 giugno 2026, l'ordinanza sanzionatoria n. 16 del 14 giugno 2024, asseritamente mai notificati, e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente, ma dà atto della contestazione dell'incidenza degli atti comunali sul bene di proprietà e della richiesta di sospensione della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Il Collegio ha rilevato, da un lato, dubbi di ammissibilità riguardo all'impugnazione della nota comunale del 16 giugno 2026 e, dall'altro, che per stessa ammissione della ricorrente era già intervenuta l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell'immobile e dell'intera area circostante, successivamente all'ordinanza sanzionatoria n. 16 del 14 giugno 2024. La mancata trascrizione dell'acquisizione è stata ritenuta rilevante soltanto sul piano pubblicitario e non idonea a impedire il perfezionamento dell'acquisizione già intervenuta. In presenza di tale situazione, il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti della fase cautelare e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
verbale di accertamento di inottemperanza
La disposizione è richiamata quale base del verbale relativo all'inottemperanza all'ordine di demolizione e alla conseguente acquisizione dell'immobile e dell'area al patrimonio comunale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.
Massime di principio
- Quando, per stessa ammissione della parte ricorrente, l'acquisizione dell'immobile e dell'area al patrimonio indisponibile comunale è già intervenuta, vengono meno i presupposti per la sospensione cautelare degli atti che hanno condotto a tale acquisizione.
- La mancata trascrizione dell'atto di acquisizione ha rilevanza pubblicitaria e, di per sé, non impedisce che l'acquisizione al patrimonio comunale si sia già perfezionata.
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