Sentenza n. 15603/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 44060 del 24.04.2025 e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 24 aprile 2025 di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del Ministero sulla domanda n. 44060 del 24 aprile 2025, volta al riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che era decorso il termine per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione adottasse un provvedimento espresso, impedendogli così di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. La domanda introduttiva indicava un termine di 120 giorni, mentre il ricorrente ha lamentato in giudizio il mancato rispetto del termine di legge.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza una pronuncia amministrativa. Nel caso concreto, il Ministero non aveva risposto né aveva richiesto integrazioni documentali: risultavano quindi violati il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 e i termini stabiliti dall’art. 16 d.lgs. 206/2007. Il termine complessivo per concludere il procedimento è al massimo di quattro mesi, includendo l’eventuale fase di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà il commissario ad acta nominato sin d’ora, il Direttore generale ministeriale competente, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi richiamati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 24 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento, senza una pronuncia sulla domanda presentata, contribuisce a perfezionare il silenzio-inadempimento e fonda l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per il provvedimento conclusivo è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; aggiungendo la fase, di durata massima di trenta giorni, per accertare la completezza e richiedere eventuali integrazioni, il termine complessivo non può superare quattro mesi.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di riconoscimento di parte ricorrente mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato; la sentenza prevede inoltre la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione avverso il silenzio, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sussiste quando sia stata presentata un’istanza formale e sia scaduto il termine per concludere il procedimento senza che l’Amministrazione abbia adottato una pronuncia.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine per la decisione è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche i trenta giorni previsti per verificarne la completezza e richiedere integrazioni, il termine complessivo non supera quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
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