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Sentenza

Sentenza n. 3528/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 14 settembre 2025, volta ad ottenere il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato, insieme all’art. 117 c.p.a., quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per la possibile nomina di un commissario ad acta, ma tale richiesta non è stata esaminata in concreto, essendo sopravvenuta la soddisfazione della pretesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfi integralmente la pretesa azionata, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento finale.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione e formalizzazione di una domanda di visto integra, in presenza di una domanda giudiziale diretta a ottenere l’attivazione del relativo procedimento, una soddisfazione piena della pretesa avente tale oggetto.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese mediante compensazione e di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato, in ragione del comportamento tenuto e della vicenda concreta.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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