Sentenza n. 1878/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale relativo all'occupazione di suolo pubblico per attività produttive mediante installazione di dehors. Il Comune aveva motivato il diniego rilevando che l'occupazione non garantiva il distanziamento minimo dalla mezzeria di 1,50 metri per una corsia carrabile di 3 metri destinata al transito dei mezzi di soccorso e al passaggio pedonale e che superava la larghezza massima di occupazione, pari a un quarto della larghezza della strada. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con conseguente lesione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, nonché l'eccesso di potere per erronea qualificazione dell'area e travisamento dei presupposti di fatto. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per 1.500 euro, oltre interessi, a titolo di minori entrate, sviamento della clientela e costi sostenuti per la pratica di occupazione del suolo pubblico. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la domanda limitatamente alla violazione delle garanzie partecipative, ordinando al Comune il riesame dell'istanza in contraddittorio con la società. La società ha poi riferito di avere ricevuto un preavviso di diniego, ma ha sostenuto che il Comune non avesse dato piena esecuzione all'ordinanza cautelare e che non fosse ancora stato notificato il provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego. Il Collegio ha rilevato che il Comune non aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare e che il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società non aveva quindi potuto partecipare in modo pieno ed effettivo al procedimento. L'annullamento è stato disposto con salvezza delle successive determinazioni discrezionali dell'amministrazione: il procedimento dovrà essere riavviato e svolto in contraddittorio con la ricorrente, tenendo conto del suo apporto partecipativo e difensivo. La sentenza non ha accertato il diritto al rilascio dell'autorizzazione né ha imposto al Comune di concedere l'occupazione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultava acclarata la spettanza del bene della vita, ossia il rilascio dell'autorizzazione, e non era stata fornita prova dell'effettiva produzione del danno né della sua quantificazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La mancata comunicazione dei motivi ostativi impedisce una partecipazione piena ed effettiva dell'interessato e determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo, che deve essere annullato con riavvio del procedimento in contraddittorio.
art. 3 l. 241/1990
La violazione è stata dedotta insieme al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione, ma la decisione di annullamento è stata fondata specificamente sulla violazione dell'art. 10-bis.
Regolamento Tipo Edilizio Comunale
Richiamato dal Comune quale disciplina applicabile ai requisiti dell'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei dehors.
Regolamento "Dehors" del Comune di Palermo, approvato con delibera C.C. n. 548/2022
Richiamato quale disciplina comunale posta a fondamento del diniego relativo alle distanze, alla corsia carrabile e alla larghezza massima dell'occupazione.
Massime di principio
- Il provvedimento conclusivo sfavorevole adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è illegittimo quando l'omissione abbia impedito all'interessato una partecipazione piena ed effettiva al procedimento.
- L'annullamento del diniego per violazione delle garanzie partecipative non comporta l'accertamento della spettanza del bene della vita né impone all'amministrazione l'adozione di un provvedimento favorevole; l'amministrazione conserva il potere discrezionale e deve rieditare il procedimento in contraddittorio, valutando l'apporto partecipativo e difensivo dell'interessato.
- La domanda risarcitoria conseguente all'annullamento di un diniego amministrativo non può essere accolta se non è dimostrata la spettanza del bene della vita e non è fornita prova dell'effettiva produzione del danno e della sua quantificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →