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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1609/2024, depositata e resa pubblica il 27.11.2024, Sezione Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202501312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1609/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'attuazione delle statuizioni giudiziali. Ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia e su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni e facoltà di subdelega. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché la sentenza da eseguire aveva già previsto la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione, ritenuta misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente anche la previsione di misure consequenziali all'inadempimento, inclusa la penalità di mora; nel caso concreto, il giudice ha ritenuto non necessario applicarla perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi e rivalutazione.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata poiché la maggior somma tra interessi e rivalutazione già riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta misura equa ai fini della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato, con indicazione degli adempimenti necessari e detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la pronuncia da eseguire abbia già riconosciuto una maggior somma tra interessi e rivalutazione, ritenuta dal giudice misura equa e sufficiente rispetto all'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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