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Sentenza

Sentenza n. 9302/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza della sentenza 9036/2024 resa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro

Giustizia amministrativa202504951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 9036/2024 del Tribunale di Roma, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di 300 euro per spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 per cento, con distrazione. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione e non ha adempiuto all'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, precisando che l'ottemperanza a una sentenza civile resa dal giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento né fornito chiarimenti, il Collegio ha condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. È stata esclusa, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente richiedibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di azionare davanti al giudice amministrativo l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022

    rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento

    La previsione è richiamata nel titolo esecutivo civile per determinare le somme dovute a titolo di spese di lite; il TAR ne dispone l'esecuzione senza modificarne il contenuto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella resa in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo derivante dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: può accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, ma non può integrare il titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando l'amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti sull'adempimento e non deposita la relazione richiesta dal giudice, tale inerzia può concorrere a fondare l'accertamento dell'inadempimento, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata quando non ne ricorrano attualmente i presupposti, salva la possibilità di richiederla in presenza di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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