Sentenza n. 1815/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Demanio Laguna Demolizioni n. 107 del 25 febbraio 2026, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima per attività di ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni in loc. S. Liberata ad Orbetello - aggiudicazione”, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in favore della società Kaimar Marine s.r.l.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare: - del verbale di gara n. 4 del 14 gennaio 2026 recante l'apertura delle offerte economiche e la formazione della graduatoria provvisoria; - del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice dell'8 gennaio 2026 recante la valutazione delle offerte tecniche; - del verbale n. 2 dell'8 gennaio 2026; - del verbale n. 1 della Commissione di gara del 12 dicembre 2025, richiamato come "secretato" negli atti di gara; - della Determinazione n. 1/2026 dell'8 gennaio 2026 di nomina della Commissione giudicatrice, ove e per quanto lesiva; - della proposta di aggiudicazione in favore della società Kaimar Marine s.r.l., ove esistente come atto autonomo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 aprile 2026: - del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 dell’8 gennaio 2026, alla luce dell’offerta tecnica formulata dalla Kaimar Marine s.r.l., comunicata alla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti con PEC solo in data 12/3/2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIBA BOATS SRL il 18 maggio 2026: - della Relazione del Dirigente Ing. Luca Carretti depositata dal Comune di Orbetello in data 4 maggio 2026 in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 823/2026 del 28 aprile 2026, nella parte in cui attesta l'inesistenza del verbale secretato del 10 dicembre 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biba Boats S.r.l. il 6 luglio 2026: - della Delibera della Giunta Comunale di Orbetello n. 198 del 17 giugno 2026, pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 luglio 2026 al 17 luglio 2026 (Reg. 1217/2026), recante «Concessione demaniale marittima in Loc. S. Liberata, censita al N.C.T. del Comune di Orbetello al Foglio 86 particelle 578 e 196 parte - Riconoscimento interesse pubblico per rilascio autorizzazione per l'anticipata occupazione»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l'autorizzazione all'anticipata occupazione medio tempore rilasciata in esecuzione della Delibera n. 198/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a Kaimar Marine s.r.l. della concessione demaniale marittima per ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni a Santa Liberata, nonché valutazione delle offerte economiche e, con motivi aggiunti, atti di anticipata occupazione dell’area
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Biba Boats s.r.l. ha impugnato la procedura comparativa, della durata di sei anni, per l’affidamento della concessione demaniale marittima, chiedendo in via principale la rinnovazione della gara e, in subordine, la riformulazione della graduatoria, oltre al risarcimento dei danni. Con i primi due motivi ha denunciato l’apertura anticipata e riservata delle buste, la compromissione della segretezza e della separazione tra offerte tecniche ed economiche e l’irregolare composizione della commissione per il preteso conflitto d’interessi di due componenti, nei cui confronti la ricorrente aveva presentato denunce. Con il terzo e quarto motivo ha contestato la mancata esclusione di Kaimar per presunti gravi illeciti professionali, consistenti nell’occupazione dell’area dopo la scadenza del titolo e nella realizzazione di opere abusive, nonché il difetto d’istruttoria e il travisamento nella valutazione della persistenza del rapporto fiduciario. Con il quinto e sesto motivo ha contestato l’interpretazione dell’offerta economica: la dicitura indicava un rialzo del 300% sulla base d’asta di € 7.850,09 e il valore di € 23.550,27 quale importo del rialzo, mentre la commissione lo aveva considerato importo complessivo offerto, riducendo il rialzo a circa il 200%; in subordine ha dedotto l’omesso soccorso istruttorio. Ha inoltre censurato l’imposizione al concessionario di interventi manutentivi nonostante un finanziamento regionale e l’omessa previsione dell’obbligo di presentare un piano economico-finanziario. Con i primi motivi aggiunti ha contestato i criteri e i punteggi tecnici, in particolare per i sub-criteri T.2.1, T.2.2, T.2.8 e T.3. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la relazione comunale sull’inesistenza del preteso verbale del 10 dicembre 2025 e, infine, la delibera comunale e l’autorizzazione all’anticipata occupazione dell’area da parte di Kaimar, deducendo illegittimità derivata e carenza dei presupposti d’urgenza, anche per la presenza di beni amovibili di sua proprietà.
La decisione
Il TAR ha applicato il regime del Codice della navigazione e della disciplina di gara, ritenendo che la procedura riguardasse il godimento di un bene pubblico e non una concessione di servizi, ferma l’applicazione dei principi del codice dei contratti pubblici. Ha respinto le censure dirette alla caducazione integrale della gara: il riferimento al verbale del 10 dicembre 2025 era un refuso per il verbale del 12 dicembre, e gli atti non dimostravano aperture o valutazioni anticipate delle offerte tecniche o economiche; le censure sull’unica password erano inammissibili perché non era stata impugnata la relativa previsione della lex specialis. Le operazioni del 12 dicembre erano limitate alla verifica della documentazione amministrativa e la seduta riservata non aveva leso, nelle circostanze accertate, la trasparenza o la par condicio. La mera presentazione di denunce contro componenti della commissione non provava un conflitto d’interessi concreto e attuale. Le allegazioni circa gli illeciti di Kaimar non potevano imporre alla commissione o al TAR un’attività inquisitoria in assenza di accertamenti risultanti da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali. Sono state respinte anche le censure sull’onere manutentivo e sul piano economico-finanziario. I primi motivi aggiunti sulle valutazioni tecniche sono stati dichiarati inammissibili: contestavano giudizi discrezionali senza dimostrare manifesta illogicità o travisamento; inoltre Biba aveva conseguito un punteggio tecnico superiore di tre punti e le contestazioni non avrebbero modificato la graduatoria, determinata dal divario economico. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro la relazione istruttoria, è stato dichiarato inammissibile perché la relazione non era un provvedimento impugnabile e comunque respinto nel merito. Sono stati invece accolti i motivi quinto e sesto: l’offerta esprimeva chiaramente un rialzo del 300%, e € 23.550,27 ne rappresentava il valore, calcolabile come il 300% della base d’asta; l’importo complessivo era ricavabile sommando il rialzo alla base. La commissione non poteva reinterpretare l’offerta come un rialzo di circa il 200%; anche in caso di dubbio avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, senza alterare la volontà negoziale. Il TAR ha annullato la valutazione economica e l’aggiudicazione, imponendo alla commissione di riassegnare il punteggio considerando il rialzo del 300% e di riformulare la graduatoria. Ha accolto anche i motivi aggiunti contro la delibera n. 198/2026 e l’autorizzazione n. 43/2026 all’anticipata occupazione, annullandole per illegittimità derivata, mentre ha assorbito le censure di illegittimità propria. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e mancata allegazione e prova dei danni. Spese compensate per la parziale soccombenza e la complessità della causa.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
In quella sede è stata rilevata l’irregolarità nella legittimazione della sig.ra Sclano alla sottoscrizione dell’offerta di Biba Boats s.r.l., circostanza che ha determinato l’avvio del procedimento di esclusione ex art. 7 L. 241/1990 con comunicazione del 12 dicembre 2025 ore 12:16.
La norma è richiamata per l’avvio del procedimento di esclusione e la relativa comunicazione alla concorrente; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disciplina.
art. 16 d.lgs. 36/2023
La mera presentazione di un esposto o di una querela da parte di un concorrente nei confronti di un membro della commissione non integra infatti, di per sé, una causa di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC n. 15.
La denuncia o querela di un concorrente contro un commissario non determina automaticamente l’obbligo di astensione: occorre provare un interesse personale, concreto e attuale idoneo a influenzare imparzialmente l’esercizio delle funzioni.
art. 38 Codice della navigazione
Con tali atti, l’Amministrazione, nelle more dell’adozione del provvedimento finale di assegnazione della concessione, a fronte di istanza della parte controinteressata, ha ritenuto di assegnare alla stessa l’anticipata occupazione dell’area demaniale, ai sensi dell’art. 38 CDN, di durata limitata, cioè fino al 30 settembre 2026, stante la sussistenza dell’interesse pubblico a che sia mantenuta la continuità del servizio.
La disposizione costituisce la base per autorizzare l’anticipata occupazione temporanea dell’area demaniale nelle more dell’assegnazione; nel caso deciso, gli atti fondati sull’aggiudicazione poi annullata sono stati a loro volta annullati per illegittimità derivata.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento dei danni deve essere infine respinta in quanto solo genericamente formulata e rimasta totalmente sfornita di allegazioni e prove in ordine agli asseriti danni subiti.
La domanda risarcitoria richiede allegazioni e prova dei danni dedotti; la sua formulazione generica e priva di elementi probatori non consente l’accoglimento.
Massime di principio
- Nelle procedure per il rilascio di concessioni demaniali aventi a oggetto il godimento del bene pubblico a vantaggio del concessionario, senza obbligo di erogare un servizio pubblico all’utenza e senza assunzione del relativo rischio operativo, la disciplina di riferimento può essere quella del Codice della navigazione e della normativa regionale, ferma la necessità di rispettare i principi pertinenti del codice dei contratti pubblici.
- Il mero riferimento, in un verbale, a una data errata o a un verbale inesistente non dimostra lo svolgimento di attività di gara occulte quando la documentazione complessiva consente di ricondurre il riferimento a un errore materiale e conferma la cronologia effettiva delle operazioni.
- La presentazione di un esposto o di una querela da parte di un concorrente contro un componente della commissione non basta a integrare un conflitto d’interessi o un obbligo di astensione; è necessario dimostrare un interesse personale, concreto e attuale idoneo a condizionare l’imparzialità.
- In assenza di accertamenti risultanti da atti amministrativi o giurisdizionali, la commissione di gara non è tenuta a svolgere un’attività inquisitoria per verificare addebiti relativi alla condotta pregressa di un concorrente.
- Quando l’offerta economica esprime in modo chiaro la percentuale di rialzo e indica anche il valore monetario del rialzo, la commissione deve interpretare l’offerta in coerenza con la volontà negoziale manifestata e non può trasformare quel valore nell’importo complessivo offerto, modificando così la percentuale dichiarata. Se l’importo totale è ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica, l’omessa sua esplicitazione non giustifica un’interpretazione alterativa; in caso di effettiva incertezza, va valutata l’attivazione del soccorso istruttorio.
- La contestazione dei giudizi tecnici della commissione non può condurre al sindacato del giudice in mancanza di manifesta illogicità o travisamento; difetta inoltre l’interesse a contestare singoli punteggi tecnici quando la loro eventuale modifica non sarebbe idonea a incidere sulla graduatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →