Cassazione Penale, Sentenza n. 9832/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione del decreto di sequestro preventivo del G.I.P., in particolare mancanza di motivazione sul periculum in mora (concretezza e attualità) e illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale; 2) errata qualificazione giuridica del fatto (contestazione come truffa aggravata anziché reato ex art. 316-ter, comma 2, c.p.) e illogicità/contraddittorietà della motivazione, con censura sul criterio di computo della soglia di punibilità (secondo il ricorrente si sarebbe dovuto valutare ogni singolo rateo e non la somma complessiva).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che: (i) non sussisteva difetto di motivazione sul periculum in mora poiché il G.I.P. aveva motivato sul rischio di occultamento/distrazione delle somme e il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ripreso tali argomentazioni (fungibilità del denaro e situazione economica degli indagati); (ii) la qualificazione del fatto come truffa aggravata era corretta alla luce degli elementi indiziari: oltre al silenzio sulla morte, risultavano condotte attive idonee ad occultare il decesso (soppressione del cadavere, omissione di denunce) configurando artifici e raggiri, distinguendosi così dall'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Richiamato come norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; contesto procedurale relativo alla trattazione del ricorso
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore richiamo procedurale in ordine al contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso
art. 325, comma 1, c.p.p.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso per violazione di legge è ammesso solo per specifiche ipotesi quali la mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparentemente fittizia; la Corte richiama i limiti dell'impugnabilità in sede di legittimità
art. 606, lett. e) c.p.p.
Richiamata indirettamente per distinguere i rimedi: l'illogicità o contraddittorietà della motivazione va dedotta con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, non come generica 'violazione di legge' ai sensi dell'art. 325
art. 640 c.p.
Norma penale della truffa; la Corte interpreta i fatti come integrazione della truffa aggravata in presenza di artifici/omissive condotte idonee a trarre in inganno l'ente
art. 316-ter, comma 2, c.p.
Norma che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche oltre soglia; la Corte distingue questa fattispecie dalla truffa quando manca un comportamento fraudolento attivo aggiuntivo al mero silenzio
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; utilizzata per imporre il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile trasformare una censura di 'illogicità' della motivazione in una generica violazione di legge: solo la mancanza assoluta o la motivazione apparente sono sindacabili come violazioni di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; le censure di contraddittorietà o illogicità devono essere proposte con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
- Il periculum in mora relativo al sequestro preventivo su somme di denaro può essere adeguatamente motivato anche in modo conciso: la fungibilità del denaro unita alla situazione economica dell'indagato (mancanza di entrate fisse, disoccupazione del convivente) e fattori indiziari sul rischio di dissipatione sono argomentazioni idonee a giustificare il sequestro.
- La distinzione tra truffa (art. 640 c.p.) e il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) dipende dalla presenza o meno di condotte fraudolente attive oltre al mero silenzio: occultamento, artifici o atti volti a far apparire l'avente diritto in vita possono integrare la truffa aggravata.
- In valutazioni sul superamento di soglie di punibilità (art. 316-ter, comma 2) occorre prestare attenzione a come i singoli importi sono computati, ma la qualificazione giuridica tiene conto del complesso delle condotte e del contesto probatorio; la contestazione della mera modalità di computo può non essere decisiva se sussistono elementi di frode.
- Proporre ricorsi in cassazione manifestamente infondati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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