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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9832/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione del decreto di sequestro preventivo del G.I.P., in particolare mancanza di motivazione sul periculum in mora (concretezza e attualità) e illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale; 2) errata qualificazione giuridica del fatto (contestazione come truffa aggravata anziché reato ex art. 316-ter, comma 2, c.p.) e illogicità/contraddittorietà della motivazione, con censura sul criterio di computo della soglia di punibilità (secondo il ricorrente si sarebbe dovuto valutare ogni singolo rateo e non la somma complessiva).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che: (i) non sussisteva difetto di motivazione sul periculum in mora poiché il G.I.P. aveva motivato sul rischio di occultamento/distrazione delle somme e il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ripreso tali argomentazioni (fungibilità del denaro e situazione economica degli indagati); (ii) la qualificazione del fatto come truffa aggravata era corretta alla luce degli elementi indiziari: oltre al silenzio sulla morte, risultavano condotte attive idonee ad occultare il decesso (soppressione del cadavere, omissione di denunce) configurando artifici e raggiri, distinguendosi così dall'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020

    Richiamato come norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; contesto procedurale relativo alla trattazione del ricorso

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore richiamo procedurale in ordine al contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso per violazione di legge è ammesso solo per specifiche ipotesi quali la mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparentemente fittizia; la Corte richiama i limiti dell'impugnabilità in sede di legittimità

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Richiamata indirettamente per distinguere i rimedi: l'illogicità o contraddittorietà della motivazione va dedotta con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, non come generica 'violazione di legge' ai sensi dell'art. 325

  • art. 640 c.p.

    Norma penale della truffa; la Corte interpreta i fatti come integrazione della truffa aggravata in presenza di artifici/omissive condotte idonee a trarre in inganno l'ente

  • art. 316-ter, comma 2, c.p.

    Norma che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche oltre soglia; la Corte distingue questa fattispecie dalla truffa quando manca un comportamento fraudolento attivo aggiuntivo al mero silenzio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; utilizzata per imporre il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile trasformare una censura di 'illogicità' della motivazione in una generica violazione di legge: solo la mancanza assoluta o la motivazione apparente sono sindacabili come violazioni di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; le censure di contraddittorietà o illogicità devono essere proposte con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
  • Il periculum in mora relativo al sequestro preventivo su somme di denaro può essere adeguatamente motivato anche in modo conciso: la fungibilità del denaro unita alla situazione economica dell'indagato (mancanza di entrate fisse, disoccupazione del convivente) e fattori indiziari sul rischio di dissipatione sono argomentazioni idonee a giustificare il sequestro.
  • La distinzione tra truffa (art. 640 c.p.) e il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) dipende dalla presenza o meno di condotte fraudolente attive oltre al mero silenzio: occultamento, artifici o atti volti a far apparire l'avente diritto in vita possono integrare la truffa aggravata.
  • In valutazioni sul superamento di soglie di punibilità (art. 316-ter, comma 2) occorre prestare attenzione a come i singoli importi sono computati, ma la qualificazione giuridica tiene conto del complesso delle condotte e del contesto probatorio; la contestazione della mera modalità di computo può non essere decisiva se sussistono elementi di frode.
  • Proporre ricorsi in cassazione manifestamente infondati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di impugnare.

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