Cassazione Civile, Sentenza n. 11353/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatele fallimentari)
La controversia
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15 dicembre 2015, aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 14 luglio 2015, che aveva dichiarato il fallimento della società ricorrente e dei due coniugi in estensione del fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione. I giudici di merito avevano ravvisato una società di fatto tra la società ricorrente, la società originariamente fallita e i coniugi, diretta alla gestione unitaria dell’attività imprenditoriale; avevano valorizzato la sovrapposizione temporale delle società, l’identità dell’oggetto, la somiglianza delle denominazioni, la coincidenza delle sedi e il fatto che compagine sociale e amministrazione facessero capo al medesimo nucleo familiare. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione della legge fallimentare e degli artt. 2361, 2479, 2497 e 2697 c.c., sostenendo, tra l’altro, che la partecipazione di una s.r.l. a una società di fatto non fosse ammissibile senza deliberazione dei soci, che l’art. 147, comma 5, l. fall. non consentisse l’estensione quando il socio già fallito fosse una società, e che la società di fatto fosse stata individuata per eludere i limiti alla direzione e coordinamento esercitata da persone fisiche. Hanno inoltre contestato l’accertamento dell’imputabilità dell’attività alla società di fatto e dello stato d’insolvenza. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 2247 c.c. e vizi motivazionali, negando la prova dei conferimenti, dello scopo comune e dell’esteriorizzazione del vincolo sociale. Con il terzo motivo hanno invocato gli artt. 10 e 147 l. fall., sostenendo che il fallimento fosse stato dichiarato oltre un anno dalla cessazione del vincolo sociale, che assumevano conosciuta dalla curatela dal 18 giugno 2013. Con il quarto motivo hanno denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per la mancata espressa conferma o revoca nel dispositivo della decisione di primo grado, per l’assenza di statuizione sulla prosecuzione della procedura e per l’omessa decisione sull’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo ex art. 19 l. fall.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la partecipazione di una s.r.l. a una società di persone, anche di fatto, non richiede l’applicazione dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le s.p.a., né, salvo un significativo mutamento dell’oggetto sociale, una preventiva decisione autorizzativa dei soci ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.; inoltre, l’art. 147, comma 5, l. fall. si applica anche quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali. Le contestazioni sull’esistenza della società di fatto e sui relativi elementi costitutivi non si confrontavano adeguatamente con gli accertamenti e gli indizi indicati dalla Corte d’appello e miravano a ottenere una nuova valutazione del merito; la censura motivazionale non individuava i fatti decisivi asseritamente omessi. Il terzo motivo è stato rigettato: per gli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese non opera il termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall., che decorre dalla cancellazione dal registro. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione della sentenza d’appello esprimeva chiaramente il rigetto del reclamo, e la mancata corrispondente formula nel dispositivo era una svista correggibile; l’istanza ex art. 19 l. fall. risultava implicitamente respinta e la prosecuzione della procedura era implicita nel rigetto del reclamo. Nessuna condanna alle spese di cassazione è stata pronunciata, poiché le parti intimate non si erano costituite. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 147, comma 5, l. fall.
la L.Fall., art. 147, comma 5, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone.
La norma si applica anche quando, dopo il fallimento autonomo di una società, emerga che essa partecipava con altri soggetti a una società di fatto; limitarne l’applicazione al fallimento già dichiarato di un imprenditore individuale determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.
art. 2361, comma 2, c.c.
la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361 c.c., comma 2, dettato per le società per azioni
Il limite e la disciplina previsti dall’art. 2361, comma 2, c.c. per le società per azioni non si estendono alla partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto.
art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.
costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorchè l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479 c.c., comma 2, n. 5.
L’assunzione, da parte di una s.r.l., di una partecipazione in una società di persone è di regola atto gestorio dell’organo amministrativo e non richiede una previa autorizzazione dei soci, salvo che determini un significativo mutamento dell’oggetto sociale.
art. 2247 c.c.
la Corte d’Appello ha messo in luce che nel periodo che va dal 10.10.2008, data di costituzione della (OMISSIS) s.r.l., fino al 30.1.2009, data in cui la predetta società ha acquistato il ramo d’azienda dalla (OMISSIS) s.r.l., poi posta in liquidazione (e successivamente fallita) – periodo caratterizzato quindi da una sovrapposizione delle due società – vi è stata la gestione di un’unica attività imprenditoriale e commerciale riferibile alla società di fatto formata dalla (OMISSIS) s.r.l., dalla (OMISSIS) s.r.l. e dai coniugi C.- S., i quali si sono comportati come soci di un unico soggetto giuridico.
La sussistenza di una società di fatto può essere accertata sulla base della gestione unitaria dell’attività e di indizi convergenti dai quali emerga che i partecipanti si sono comportati come soci di un unico soggetto; la valutazione concreta di tali elementi compete al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come semplice contestazione del peso delle prove.
art. 10 l. fall.
il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, previsto dalla L.Fall., art. 10, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e presuppone che l’imprenditore vi sia stato iscritto; non si applica a chi non è mai stato iscritto.
art. 112 c.p.c.
non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva implica il rigetto della domanda o dell’istanza non espressamente menzionata.
artt. 289 e 391-bis c.p.c.
Per una mera svista, emendabile con il procedimento di correzione materiale ex artt. 2897 e 391 bis c.p.c. (Cass. n. 668/2019), non è stata riportata nel dispositivo la statuizione di rigetto.
La mancata trascrizione nel dispositivo di una statuizione di rigetto chiaramente espressa nella motivazione può costituire una svista materiale correggibile con il procedimento di correzione.
art. 19 l. fall.
E’ evidente che con il rigetto del reclamo la Corte d’Appello ha inteso rigettare implicitamente l’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo L.Fall., ex art. 19
Il rigetto del reclamo può comportare implicitamente il rigetto dell’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo, senza necessità di una distinta statuizione espressa.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’art. 147, comma 5, l. fall. si applica anche quando il soggetto già dichiarato fallito sia una società, anche di capitali, e successivamente emerga la sua partecipazione a una società di fatto con altri soggetti.
- Una società a responsabilità limitata può partecipare a una società di persone, anche di fatto, senza applicazione dell’art. 2361, comma 2, c.c.; l’assunzione della partecipazione è atto gestorio dell’organo amministrativo e non richiede una preventiva decisione dei soci, salvo che comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale.
- La società di fatto può essere provata mediante una valutazione complessiva di indizi, quali la gestione unitaria dell’attività, la coincidenza delle sedi, la somiglianza delle denominazioni e la comunanza di compagine sociale e amministrazione; la contestazione in cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- Il termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non opera nei confronti dell’imprenditore mai iscritto.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta logicamente il rigetto implicito di un’istanza; la mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione chiaramente resa in motivazione può essere una svista correggibile in via materiale.
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