Sentenza n. 1526/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e disposto l’accredito di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero, previa emissione della Carta docente, all’accredito di 1.000 euro. Deduceva il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiedeva che fosse dichiarato l’obbligo di conformarsi al giudicato, con pagamento della somma dovuta oltre interessi, assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha documentato l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi aventi a oggetto il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava adempiuta. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito la prova del pagamento né dell’esecuzione del titolo. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della ricorrente per provvedere al pagamento. È stato inoltre disposto che la ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza dell’avvenuto pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine previsto dalla disposizione, in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione concorre a individuare il termine di quindici giorni entro il quale è stato depositato il ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione quale base del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale per l’esecuzione di un titolo giudiziale avente efficacia esecutiva e contenente un obbligo di pagamento, quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato notificato all’amministrazione non risulta eseguito, l’amministrazione convenuta deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione formale in giudizio, priva della prova del pagamento o dell’esecuzione, non è sufficiente.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per adempiere e potendo nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, e può ricevere un termine ulteriore per compiere gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva, a spese dell’amministrazione.
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