Cassazione Penale, Sentenza n. 11971/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2021 con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo (12/10/2021) della somma di euro 1.494.500 rinvenuta occultata nell'abitazione del ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di ignorare l'esistenza della somma e deduce violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. e degli artt. 110 e 648 c.p., lamentando carenza del fumus del reato di ricettazione e difetto di motivazione sul periculum in mora
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: avendo il ricorrente ammesso di non essere il proprietario della somma sequestrata (dichiarando di ignorarne l'esistenza), non ha legittimazione a chiederne la restituzione. Dichiarata inammissibile l'impugnazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ritenuta la colpa che ha determinato l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (convertito)
Richiamata la procedura speciale prevista dalla norma per lo svolgimento del procedimento; usata come dato formale per le modalità di trattazione
art. 324 c.p.p.
Individuazione del rito e della competenza per l'impugnazione del provvedimento cautelare davanti al Tribunale; la Corte ha esaminato il ricorso ai sensi di tale titolo procedurale
art. 321 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte però non ha affrontato il merito delle censure però ha ritenuto il difetto di interesse ostativo all'esame pieno
art. 125 c.p.p.
Censura relativa alla motivazione e ai presupposti per il sequestro preventivo; anch'essa non esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 110 c.p. e art. 648 c.p.
Richiamati in quanto il ricorrente contestava la sussistenza del fumus del reato di ricettazione (art. 648) e la possibile concorrenza di reati (art. 110); la Corte non è entrata nel merito della qualificazione penale avendo deciso l'inammissibilità per mancanza di interesse
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità totale del ricorso
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n.186
Richiamata quale principio per ritenere la colpa del ricorrente che ha determinato l'inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria a suo carico
Massime di principio
- Chi ammette di non essere proprietario di un bene o di una somma sottoposta a sequestro perde interesse a chiedere la restituzione: l'assenza di un diritto soggettivo impedisce l'ammissibilità del ricorso
- Il Tribunale può dichiarare inammissibile un ricorso per mancanza di interesse senza entrare nel merito delle censure sostanziali (es. fumus rei), quando manca la legittimazione processuale dell'istante
- Nel contestare misure cautelari patrimoniali è opportuno dimostrare un concreto interesse (proprietà, titolo di disponibilità o altro diritto) altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e soggetto alle spese
- La proposizione di ricorsi manifestamente privi di interesse può comportare, oltre alle spese processuali, l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se la condotta è ritenuta colposa
- Le questioni meritorie relative alla sussistenza del reato (es. ricettazione) devono essere sollevate da parte di soggetti che abbiano interesse ad agire: la difesa sulla qualificazione penale non supplisce all'assenza di legittimazione a richiedere la restituzione del bene
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