Cassazione Penale, Sentenza n. 10269/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto soltanto 135 giorni di liberazione anticipata per il periodo 22/8/2018-22/8/2020; il ricorrente lamentava la mancata concessione della liberazione anticipata per il semestre 22/2/2018-22/8/2018 sostenendo che il rifiuto si era basato su un errore nel certificato dei carichi pendenti (procedimento indicato al 3/3/2018) quando il fatto era stato commesso tra maggio 2017 e febbraio 2018. Spina deduceva che la contestata data non poteva considerarsi ostativa essendo egli già detenuto dal 7/3/2018, e richiamava la partecipazione all'opera rieducativa in carcere e nella Comunità "Il Delfino", nonché la carattere episodico delle violazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le deduzioni del ricorrente impongano una rivalutazione di fatti e di merito gia' esaminati dal giudice di merito, senza individuare un concreto travisamento delle emergenze fattuali o violazione di legge. La Corte ha ritenuto coerente e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha valorizzato l'andamento altalenante della condotta (quattro evasioni segnalate e la condotta di sostituzione di persona) e ha confermato i limiti al riconoscimento della liberazione anticipata. Ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a fronte della formulazione del motivo unico e articolato di ricorso; norma procedurale che regola l'indicazione dei motivi nell'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la statuizione sulle spese e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citate per la valutazione se l'inammissibilità sia imputabile a colpa della parte; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione libera delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili
- Errori formali o inesattezze nei certificati (es. data indicata) devono essere opponibili con prove documentali concrete che dimostrino il travisamento dei fatti; la mera deduzione non è sufficiente
- La valutazione della "genuina adesione" al trattamento rieducativo è rimessa al giudice di merito e può essere esclusa da un insieme di condotte (es. più evasioni, comportamenti reiterati) anche se singoli episodi potrebbero essere occasionali
- La concessione di liberazione anticipata richiede una valutazione complessiva dell'atteggiamento del detenuto: la presenza di condotte negative rilevanti può giustificare il diniego anche se il detenuto partecipa ad attività trattamentali
- In caso di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile possono essere liquidate spese e sanzioni a carico del ricorrente (compreso il versamento alla Cassa delle ammende); è quindi importante che il ricorso contenga profili di diritto chiari e non sia incentrato su mera rivalutazione dei fatti
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