Ordinanza n. 4615/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto n. 42518 del 15 dicembre 2025, con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione dell’odierna ricorrente dal concorso pubblico a 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del 22 aprile 2025; - del decreto del 19 dicembre 2025, con il quale il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico a 4617 allievi agenti della polizia di Stato per l’aliquota di 2517 unità aperta al personale civile; - di ogni atto ad essi presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso che sia lesivo dell’interesse dell’odierna ricorrente fatto valere con la presente impugnativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato e graduatoria finale di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, disposta per carenza delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in ragione di recenti frequentazioni protratte nel tempo con persone gravate da precedenti di polizia, concernenti, tra l'altro, traffico di sostanze stupefacenti, violenza privata, rapina, false dichiarazioni sull'identità e ricettazione. Ha dedotto l'estraneità di tali persone alla propria cerchia di amici, la casualità e inconsapevolezza degli eventuali contatti, l'attività lavorativa svolta presso l'Aeroporto di Bari anche all'esito di una verifica di affidabilità e la conduzione di una vita morigerata. Ha inoltre contestato che il provvedimento non indicasse i nominativi dei soggetti interessati né precisasse se i fatti loro addebitati fossero anteriori o posteriori alle occasioni di contatto. Il TAR ha ritenuto non ancora sufficientemente delineate la frequenza e l'intensità dei rapporti della ricorrente con i soggetti pregiudicati, nonostante il deposito della nota della Questura di Bari del 4 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sulla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Ha disposto un'istruttoria ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro 40 giorni una relazione sintetica ma esaustiva. La relazione dovrà indicare i nominativi dei soggetti con cui la ricorrente si accompagnava in occasione dei fermi riportati nella nota della Questura di Bari, così da verificare la stabilità o occasionalità delle frequentazioni; la tipologia delle segnalazioni a carico di ciascun soggetto e l'esito dei relativi procedimenti penali o amministrativi; il numero complessivo dei controlli di polizia effettuati nei confronti della ricorrente dal 10 ottobre 2022. Il seguito del giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche citate.
Norme richiamate
art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
qualità morali e di condotta
La disposizione è indicata quale base normativa della valutazione amministrativa posta a fondamento dell'esclusione dal concorso.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'ordine istruttorio rivolto all'amministrazione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di depositare una relazione sui fatti rilevanti per il giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche citate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate in relazione al trattamento di dati personali concernenti precedenti o procedimenti penali.
Massime di principio
- Quando l'esclusione da un concorso per carenza delle qualità morali e di condotta si fonda su frequentazioni con persone gravate da precedenti di polizia, l'amministrazione deve fornire elementi sufficienti a delineare concretamente la frequenza, l'intensità e la stabilità dei rapporti, distinguendoli dai contatti occasionali o inconsapevoli.
- Ai fini del controllo giurisdizionale su un'esclusione concorsuale fondata su frequentazioni ritenute sintomatiche di inaffidabilità, l'amministrazione deve indicare, per quanto necessario alla verifica della decisione, i soggetti interessati, la tipologia delle segnalazioni a loro carico e l'esito dei relativi procedimenti, nonché i dati relativi ai controlli di polizia riguardanti il candidato.
- Quando gli elementi già prodotti dall'amministrazione non consentono di ricostruire adeguatamente i fatti posti a fondamento dell'esclusione, il giudice amministrativo può disporre un'apposita relazione istruttoria, rinviando la decisione sulla domanda principale all'esito dell'acquisizione degli elementi mancanti.
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