Sentenza del 22/12/2015 n. 5614 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Nullità dell'atto - Contraddittorio procedimentale - Inosservanza termine dilatorio - Specifiche ragioni urgenza - Motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’inosservanza del termine di 60 giorni comporta, di per sé, la nullità dell’avviso di accertamento, salvo che l’amministrazione dimostri l’esistenza di specifiche ragioni di urgenza. Il vizio non consiste nella sola mancata indicazione delle ragioni d’urgenza nella motivazione, ma nell’effettiva insussistenza di tali ragioni. Nel caso esaminato, la nullità è stata ritenuta sussistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento è stato emesso prima della decorrenza del termine dilatorio di 60 giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione (PVC). Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale e la conseguente nullità dell’atto, in assenza di specifiche e concrete ragioni di urgenza.
Norme richiamate
Termine dilatorio di 60 giorni successivo al processo verbale di constatazione
L’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni determina di per sé la nullità dell’atto impositivo, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Il termine tutela il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale e impedisce, in via ordinaria, l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento.
Cassazione, sentenza n. 4543/2015
Il vizio invalidante è costituito non dalla mera omessa enunciazione dei motivi d’urgenza, bensì dall’effettiva assenza di tali motivi.
L’amministrazione può anche non indicare formalmente nell’atto le ragioni d’urgenza, ma deve comunque dimostrare che esse esistevano concretamente; in mancanza, l’avviso è nullo.
Massime di principio
- L’emissione dell’avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni dal PVC determina normalmente la nullità dell’atto.
- L’amministrazione può derogare al termine solo in presenza di ragioni di urgenza specifiche, concrete ed effettive, non meramente generiche o astratte.
- La validità dell’atto non dipende esclusivamente dalla presenza di una motivazione formale sull’urgenza: ciò che conta è l’effettiva esistenza delle circostanze urgenti.
- In una situazione analoga, il contribuente deve verificare la data del PVC, la data di notifica dell’avviso e l’eventuale concreta giustificazione dell’urgenza.
- L’onere di dimostrare le ragioni che giustificano l’emissione anticipata grava sull’amministrazione finanziaria.
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