Cassazione Penale, Ordinanza n. 29124/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza del Tribunale di Benevento resa in sede di giudizio di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, limitatamente alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno. La difesa sosteneva che il giudice del rinvio fosse vincolato all'accordo intervenuto tra le parti sulla durata della pena accessoria e che non potesse invece determinarla discrezionalmente. Il provvedimento impugnato aveva invece ritenuto non vincolante l'accordo sulla pena accessoria, in quanto autonomo rispetto alla pena principale già definita con patteggiamento e ormai irrevocabile, e aveva applicato il minimo legale, tenendo conto dell'attenuante già riconosciuta. La parte civile costituita, Comune di Buonalbergo, ha depositato memoria e nota spese, ma le questioni dedotte non investivano le statuizioni civili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice del rinvio che, una volta divenuta irrevocabile la pena principale concordata ex art. 444 c.p.p., ha determinato autonomamente la pena accessoria senza essere vincolato dal successivo accordo tra le parti. Ha inoltre osservato che non sono ammissibili richieste frazionate nel patteggiamento e che il giudice poteva applicare la durata della pena accessoria secondo i criteri dell'art. 133 c.p., nel minimo legale previsto dall'art. 317-bis, comma 2, c.p. in presenza dell'attenuante ex art. 323-bis, comma 2, c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nessun provvedimento è stato adottato sulle richieste della parte civile, ritenute irrilevanti rispetto all'oggetto dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Nel patteggiamento, l'accordo sulle pene accessorie non vincola il giudice quando la pena principale è già stata definita e divenuta irrevocabile; il mancato accordo può incidere sull'ammissibilità della richiesta solo nella fase originaria, non in sede di rinvio su statuizioni già cristallizzate.
art. 133 c.p.
La durata della pena accessoria può essere determinata dal giudice secondo i criteri discrezionali di commisurazione della pena.
art. 317-bis c.p.
La pena accessoria va determinata nel minimo legale quando sia riconosciuta l'attenuante richiamata dalla decisione.
art. 323-bis c.p.
L'attenuante riconosciuta rileva ai fini della determinazione della durata della pena accessoria, conducendo all'applicazione del minimo legale.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento limitato alla pena accessoria, l'accordo tra le parti sulla durata della pena accessoria non è di per sé vincolante per il giudice se la pena principale già patteggiata è divenuta irrevocabile.
- Nel patteggiamento non sono ammissibili richieste frazionate che intervengano successivamente per regolare separatamente aspetti già non contemplati nell'accordo originario, quando il codice non prevede una tale segmentazione della richiesta.
- In sede di rinvio, la pena accessoria può essere determinata autonomamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., restando fermo il rispetto del minimo legale eventualmente imposto dalle attenuanti riconosciute.
- Se il ricorso è proposto per censurare una soluzione conforme a legge e a un precedente rescindente, la doglianza è manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →