Cassazione Civile, Ordinanza n. 09217/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società di persone e ai due soci, per l'anno 2008, un avviso di accertamento per maggiori IRAP e IRPEF. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame, rideterminando i maggiori ricavi imponibili sulla base di alcune voci non contestate e riconoscendo una sopravvenienza passiva relativa al 2007, ritenendo che l'ufficio non avesse chiarito il criterio seguito nella determinazione dei corrispettivi e non avesse confutato pienamente le deduzioni dei contribuenti. Contro tale decisione l'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che in appello i contribuenti avessero introdotto una questione nuova, relativa alla detrazione di una sopravvenienza passiva mai dedotta in precedenza; con il secondo denunciava violazione dell'art. 101 TUIR, assumendo che la CTR avesse indebitamente valorizzato allegazioni dei contribuenti prive di adeguato supporto documentale e avesse così errato nel computo dei ricavi imponibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché l'Agenzia non aveva trascritto né indicato in modo sufficiente i motivi originariamente proposti dai contribuenti in primo grado, impedendo così di verificare la pretesa novità del motivo di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo esame delle prove e delle risultanze di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti, con indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel fascicolo; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere formulato con specificità e chiarezza sufficienti a consentire il controllo di legittimità.
art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
È stata evocata la preclusione al giudizio di appello delle domande ed eccezioni nuove nel processo tributario.
art. 101 TUIR
È stato invocato dall'Agenzia quale norma sostanziale sul calcolo dei ricavi/imponibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 370 c.p.c.
È richiamato indirettamente nel passaggio relativo all'integrazione del contraddittorio e alla mancata costituzione degli intimati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione della novità di un motivo di appello richiede che il ricorrente indichi in modo specifico e autosufficiente quali fossero le difese e i motivi svolti nel grado precedente, così da consentire alla Corte la verifica della lamentata violazione del divieto di nova.
- Il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma esige comunque la riproduzione essenziale del loro contenuto e l'esatta indicazione della loro collocazione processuale, in modo da rendere controllabile la censura senza integrare d'ufficio il ricorso.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
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