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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09217/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società di persone e ai due soci, per l'anno 2008, un avviso di accertamento per maggiori IRAP e IRPEF. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame, rideterminando i maggiori ricavi imponibili sulla base di alcune voci non contestate e riconoscendo una sopravvenienza passiva relativa al 2007, ritenendo che l'ufficio non avesse chiarito il criterio seguito nella determinazione dei corrispettivi e non avesse confutato pienamente le deduzioni dei contribuenti. Contro tale decisione l'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che in appello i contribuenti avessero introdotto una questione nuova, relativa alla detrazione di una sopravvenienza passiva mai dedotta in precedenza; con il secondo denunciava violazione dell'art. 101 TUIR, assumendo che la CTR avesse indebitamente valorizzato allegazioni dei contribuenti prive di adeguato supporto documentale e avesse così errato nel computo dei ricavi imponibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché l'Agenzia non aveva trascritto né indicato in modo sufficiente i motivi originariamente proposti dai contribuenti in primo grado, impedendo così di verificare la pretesa novità del motivo di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo esame delle prove e delle risultanze di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia per violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti, con indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel fascicolo; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve essere formulato con specificità e chiarezza sufficienti a consentire il controllo di legittimità.

  • art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È stata evocata la preclusione al giudizio di appello delle domande ed eccezioni nuove nel processo tributario.

  • art. 101 TUIR

    È stato invocato dall'Agenzia quale norma sostanziale sul calcolo dei ricavi/imponibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato indirettamente nel passaggio relativo all'integrazione del contraddittorio e alla mancata costituzione degli intimati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione della novità di un motivo di appello richiede che il ricorrente indichi in modo specifico e autosufficiente quali fossero le difese e i motivi svolti nel grado precedente, così da consentire alla Corte la verifica della lamentata violazione del divieto di nova.
  • Il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma esige comunque la riproduzione essenziale del loro contenuto e l'esatta indicazione della loro collocazione processuale, in modo da rendere controllabile la censura senza integrare d'ufficio il ricorso.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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